Art. 7.
1.  Resta  salva  la  facolta'  prevista  dall'art.  9 della legge 27
dicembre  1973,  n.  942,  per  i  produttori  ed  i  costruttori  di
richiedere,   in   alternativa   a  quanto  disposto  negli  articoli
precedenti,  l'applicazione delle prescrizioni tecniche contenute nei
regolamenti  e nelle raccomandazioni emanati dall'Ufficio europeo per
le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa.