Art. 7. 1. Resta salva la facolta' prevista dall'art. 9 della legge 27 dicembre 1973, n. 942, per i produttori ed i costruttori di richiedere, in alternativa a quanto disposto negli articoli precedenti, l'applicazione delle prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti e nelle raccomandazioni emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa.