Art. 2.
1.  Fino al 30 giugno 1990 e' ammesso il rilascio di omologazioni CEE
ai   tipi   di   proiettori   emettenti   fasci  di  profondita'  e/o
anabbaglianti, nonche' dei tipi di lampada ad incandescenza destinati
a  tali  proiettori,  per  i  veicoli  di  cui all'art. 1, secondo le
prescrizioni contenute nel decreto ministeriale 24 gennaio 1977 o, in
alternativa, secondo le prescrizioni contenute nel presente decreto.