Art. 2. 1. Fino al 30 giugno 1990 e' ammesso il rilascio di omologazioni CEE ai tipi di proiettori emettenti fasci di profondita' e/o anabbaglianti, nonche' dei tipi di lampada ad incandescenza destinati a tali proiettori, per i veicoli di cui all'art. 1, secondo le prescrizioni contenute nel decreto ministeriale 24 gennaio 1977 o, in alternativa, secondo le prescrizioni contenute nel presente decreto.