Art. 4. 1. Dal 1o luglio 1991 potranno ottenere l'omologazione nazionale: i proiettori emettenti fasci di profondita' e/o anabbaglianti, nonche' le lampade ad incandescenza destinate a tali proiettori, per i veicoli di cui all'art. 1 a condizione che soddisfino le prescrizioni contenute nel presente decreto; i tipi di veicolo di cui all'art. 1 a condizione che i proiettori emettenti fasci di profondita' e/o anabbaglianti, nonche' i tipi di lampada ad incandescenza destinati a tali proiettori, installati su di essi soddisfino le prescrizioni contenute nel presente decreto.