Art. 5. 1. Resta salva la facolta', prevista dall'art. 9 della legge n. 942 del 27 dicembre 1973, per i produttori ed i costruttori di richiedere, in alternativa a quanto disposto dall'art. 4, l'omologazione nazionale dei proiettori emettenti fasci di profondita' e/o anabbaglianti, dei tipi di lampada ad incandescenza destinati a tali proiettori, nonche' l'omologazione dei tipi di veicoli in cui tali proiettori e lampade sono installati in base alle prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti e nelle raccomandazioni emanate dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa.