Art. 5.
1.  Resta  salva la facolta', prevista dall'art. 9 della legge n. 942
del   27  dicembre  1973,  per  i  produttori  ed  i  costruttori  di
richiedere,   in   alternativa   a   quanto   disposto  dall'art.  4,
l'omologazione   nazionale   dei   proiettori   emettenti   fasci  di
profondita'  e/o  anabbaglianti, dei tipi di lampada ad incandescenza
destinati  a  tali  proiettori,  nonche'  l'omologazione  dei tipi di
veicoli in cui tali proiettori e lampade sono installati in base alle
prescrizioni    tecniche    contenute   nei   regolamenti   e   nelle
raccomandazioni  emanate  dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite -
Commissione economica per l'Europa.