IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI
  Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347
e 23 aprile 1947, n. 363;
  Visto  il  decreto  legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15
settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  26  gennaio 1948, n. 98, che detta
norme per la disciplina delle Casse conguaglio prezzi;
  Visti  i  provvedimenti  C.I.P.  numeri  71/1979,  2/1981, 47/1981,
58/1982,   12/1984,  27/1984,  3/1988,  10/1988,  27/1988,  1/1989  e
21/1989;
  Visto  il  Piano  energetico  nazionale approvato dal Consiglio dei
Ministri  il 10 agosto 1988 (III parte - punto 23) ove stabilisce che
le tariffe devono essere articolate, sulle varie classi di utenza, in
modo  da  riflettere  piu'  adeguatamente il costo reale del servizio
prestato;
  Considerata   l'opportunita'   di   un  riallineamento  dei  prezzi
dell'energia  elettrica  per  le  varie  classi  di  utenza  e di una
accentuazione  di  tutti  i  possibili  interventi che incentivino il
risparmio energetico;
  Considerata  l'opportunita'  di un aggiornamento delle norme per la
determinazione del contributo per l'onere termico dell'Enel;
  D'intesa con il Ministero del tesoro;
  Sentita   la  Commissione  centrale  prezzi  (art.  2  del  decreto
legislativo  luogotenenziale  19 ottobre 1924, n. 347) nella riunione
dell'8 febbraio 1989;
                              Delibera:
                              Titolo I
          MODIFICA DELLA DISCIPLINA DELLA CASSA CONGUAGLIO
                      PER IL SETTORE ELETTRICO
  1)  A  decorrere dal 1› gennaio 1990 l'ammontare dell'onere termico
si determina:
   per  l'energia  prodotta  con  l'impiego  di  carboni assumendo un
consumo  specifico  medio  di  0,360  kg/kWh;  per l'energia prodotta
dall'Enel  con  i  propri  impianti, il consumo specifico medio viene
assunto pari a 0,350 kg/kWh;
   per  l'energia  prodotta  con  combustibili assunti equivalenti ad
olio   combustibile   ATZ   assumendo   un  prezzo  del  combustibile
equivalente  pari allo 0,80 del prezzo del petrolio greggio importato
(P.G.I.),  determinato  secondo  la procedura vigente, per un consumo
annuo di olio BTZ (minore od uguale all'1% di zolfo) uguale allo 0,50
della quantita' complessiva di oli combustibili utilizzati.
  La  congruita'  del  consumo  specifico  dei  carboni,  nonche' del
rapporto  0,50  e del parametro 0,80, viene verificata annualmente in
relazione  all'andamento  dei  prezzi, alla composizione quantitativa
dei  consumi  dei  carboni  e  degli  oli  ATZ e BTZ sulla base delle
dichiarazioni  dei responsabili di ogni singola centrale, certificate
dagli   UTIF  territorialmente  competenti.  Eventuali  nuovi  valori
verranno utilizzati per la determinazione a consuntivo del contributo
onere  termico per l'esercizio precedente e, in via previsionale, per
quello successivo.
  Le  variazioni  delle  aliquote fiscali sui prodotti costituenti il
combustibile   equivalente,   si  conteggiano  ai  fini  del  calcolo
dell'onere  termico  nella prima determinazione o verifica successiva
alla variazione stessa.
  2)  Nel caso di produzione di energia elettrica per conto dell'Enel
attraverso  impianti che utilizzano idrocarburi con gruppi di potenza
inferiore  a  100  mW l'onere termico si determina per le prime 1.000
ore  di  utilizzazione annua della potenza con riferimento al consumo
specifico  effettivo, se superiore a 0,230 kg/kWh, e comunque fino al
limite massimo di 0,330 kg/kWh; per le rimanenti ore di utilizzazione
con riferimento al consumo specifico di 0,230 kg/kWh.
  3)  Per l'energia acquistata dall'Enel in eccedenza, su base annua,
a  quella  venduta  all'estero  in  base  a contratti con garanzia di
fornitura,  il  contributo si determina assumendo il minor valore fra
il  prezzo medio risultante dai suddetti contratti ed il prezzo medio
di acquisto dell'energia prodotta per conto da terzi nazionali.
  Per  i  restanti  quantitativi  resta  in  vigore  la  norma di cui
all'ultimo  comma  del  punto  2, par. A, del provvedimento C.I.P. n.
3/1988.
  4)  Nelle  determinazioni  ad  inizio  d'anno non si considerano le
differenze, positive o negative, fra gettito ed onere che danno luogo
a variazioni delle aliquote di sovrapprezzo inferiori allo 0,5%.
  Le  suddette  differenze  fra  gettito ed onere sono considerate in
sede di conguaglio su dati consuntivi alla fine di ciascun anno.
  5)  In  sede  di  verifica  dell'onere termico, la Cassa conguaglio
settore  elettrico, sulla base della quotazione del P.G.I. comunicata
dalla  segreteria del C.I.P., effettua l'esame tecnico relativo delle
aliquote  di  contributo e di sovrapprezzo conseguenti e le sottopone
al   Presidente   delegato   del  C.I.P.  per  le  determinazioni  di
competenza.  Le  nuove  aliquote  di  sovrapprezzo  e  di  contributo
decorrono  dalla data di pubblicazione del provvedimento C.I.P. nella
Gazzetta Ufficiale.
                              Titolo II
                  ALIQUOTE DI SOVRAPPREZZO TERMICO
  1)  Le  aliquote ordinarie e straordinarie del sovrapprezzo termico
indicate   nelle   allegate   tabelle   A   e  B  entrano  in  vigore
rispettivamente  dal  1›  gennaio  1990, dal 1› gennaio 1991 e dal 1›
gennaio 1992.
  Alle aliquote indicate nelle tabelle si applicano le variazioni che
saranno disposte con successivi provvedimenti.
  2)  Alle forniture in media ed alta tensione regolate dalle tariffe
multiorarie   che   nell'anno   1989  abbiano  fatto  registrare  una
utilizzazione  annua  della  potenza  impegnata superiore a 5.000 ore
nonche'  alle  forniture  regolate  dalle tariffe di cui alla tabella
VIII  -  del  provvedimento  C.I.P.  n.  12/1984 in atto alla data di
entrata  in  vigore  del  presente  provvedimento, la revisione delle
aliquote  di  sovrapprezzo  termico  decorrera' dal 1› gennaio 1991 e
sara'  completata il 1› gennaio 1995, riassorbendo, dal 1› gennaio di
ciascun  anno, in modo lineare, le differenze positive e negative tra
le  aliquote  ordinarie e straordinarie in atto al 31 dicembre 1990 e
quelle  definitive previste rispettivamente per le forniture in media
ed in alta tensione.
  Con decorrenza dal 1› gennaio di ciascun anno questi utenti possono
optare per il trattamento previsto per la generalita' dell'utenza con
la  cui applicazione cessa, ad ogni effetto, il trattamento di cui al
precedente capoverso.
  3)  Alle  forniture  per  le  quali  e'  in  atto il trattamento in
gradualita'  previsto  al titolo IV, punti 3) e 4), del provvedimento
n.  12/1984,  in  sostituzione  delle  disposizioni  ivi contenute, a
partire  dal  1›  gennaio  1990  si applica un aumento di 5,00 L./kWh
all'aliquota  in  atto,  fatta  salva  la  facolta'  per  gli  utenti
interessati  di optare per il trattamento previsto per la generalita'
dell'utenza  derivante  dalle  aliquote  transitorie  in vigore al 1›
gennaio  1990  o  dalle  aliquote  definitive in vigore al 1› gennaio
1992.
  Lo  stesso  aumento  verra'  applicato  il  1›  gennaio 1991, ferma
restando  la  facolta'  di  optare per il trattamento previsto per la
generalita'  dell'utenza  in  via  transitoria  per il 1991 od in via
definitiva per il 1992.
  Alle  forniture in gradualita' non si applicano eventuali riduzioni
del  sovrapprezzo  termico.  Il  regime di gradualita' cessa, ad ogni
effetto,   con   l'applicazione   del  trattamento  previsto  per  la
generalita' dell'utenza, sia transitorio che definitivo; in ogni caso
tale regime ha termine a decorrere dal 1› gennaio 1992.
                             Titolo III
                    PRELIEVI DI ENERGIA REATTIVA
  Per la regolamentazione dei prelievi di energia reattiva, con
  decorrenza   dal   1›   luglio   1990,   si  applicano  i  seguenti
  corrispettivi: 1) Tariffe non multiorarie:
   a)  per  i  quantitativi  di  energia reattiva, espressi in kVArh,
numericamente  compresi  fra  il  50%  ed  il  75% del corrispondente
prelievo di energia attiva, espresso in kWh:
    50,00  lire  per  kVArh  per  le  forniture con consegna in bassa
tensione;
    24,00  lire  per  kVArh  per le forniture con consegna a tensione
superiore;
   b)  per  i  quantitativi  di  energia  reattiva espressi in kVArh,
numericamente eccedenti il 75% del corrispondente prelievo di energia
attiva, espresso in kWh:
    65,00  lire  per  kVArh  per  le  forniture con consegna in bassa
tensione;
    30,00  lire  per  kVArh  per le forniture con consegna a tensione
superiore.
  Detti  corrispettivi non possono essere richiesti per le utenze con
potenza impegnata fino a 6 kW.
  2) Tariffe multiorarie:
    a)  per  i  quantitativi  di energia reattiva, espressi in kVArh,
numericamente  compresi  fra  il  50%  ed  il  75% del corrispondente
prelievo di energia attiva, espresso in kWh:
    24,00  lire  per  kVArh  per  le  forniture con consegna in media
tensione fino a 50 kV;
    13,00  lire  per  kVArh  per  le  forniture  con consegna in alta
tensione superiore a 50 kV;
    b)  per  i  quantitativi  di  energia reattiva espressi in kVArh,
numericamente eccedenti il 75% del corrispondente prelievo di energia
attiva, espresso in kW:
    30,00  lire  per  kVArh  per  le  forniture con consegna in media
tensione fino a 50 kV;
    16,50  lire  per  kVArh  per  le  forniture  con consegna in alta
tensione superiore a 50 kV.
  3)  In  nessun  caso  l'impianto  dell'utente  deve erogare energia
reattiva  verso  la  rete  del  fornitore al fine di evitare disturbi
sulla rete stessa.
  E'  data  facolta'  al  fornitore, previa installazione di apposita
misura,  di  applicare  all'energia  reattiva,  eventualmente erogata
dall'impianto  dell'utente,  i  corrispettivi  per  kVArh  di  cui ai
precedenti punti 1) e 2), lettera b).
                         Disposizione finale
  Sono  abrogate  tutte  le  disposizioni contenute nei provvedimenti
precedentemente  emanati  non  compatibili  con le norme previste nel
presente  provvedimento  e  nelle tabelle allegate, che formano parte
integrante del provvedimento stesso.
   Roma, addi' 22 novembre 1989
                           Il Ministro-Presidente delegato: BATTAGLIA