Art. 3.
  Agli  adempimenti di cui al quarto comma dell'art. 5 dell'ordinanza
n. 1683/FPC del  10  aprile  1989,  concernenti  l'inoltro  dei  dati
attinenti  le  domande di contributo presentate dai privati, i comuni
interessati provvederanno entro il 31 gennaio 1990.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, addi' 21 dicembre 1989
                                               Il Ministro: LATTANZIO