Art. 3. Agli adempimenti di cui al quarto comma dell'art. 5 dell'ordinanza n. 1683/FPC del 10 aprile 1989, concernenti l'inoltro dei dati attinenti le domande di contributo presentate dai privati, i comuni interessati provvederanno entro il 31 gennaio 1990. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 21 dicembre 1989 Il Ministro: LATTANZIO