Art. 2. 1. All'elezione dei componenti di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 1, che si svolge in un'unica tornata, partecipano tutti i magistrati militari, con voto diretto, personale e segreto. Non sono eleggibili e sono esclusi dal voto i magistrati sospesi dalle funzioni. Ciascun elettore puo' votare per un solo componente; i voti espressi in eccedenza sono nulli. 2. Per l'elezione dei componenti di cui alla citata lettera c) e' istituito presso il Consiglio della magistratura militare l'ufficio elettorale presiedutto dal procuratore generale presso la Corte di appello militare e composto dai due magistrati militari di appello e di tribunale piu' anziani in ruolo. 3. Le elezioni sono indette con decreto del presidente del Consiglio della magistratura militare da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale almeno trenta giorni prima della data stabilita. Esse si tengono in due giorni consecutivi, di cui uno festivo, dalle ore 9 alle ore 16. 4. Le schede elettorali devono essere preventivamente firmate dai componenti dell'ufficio elettorale e devono essere riconsegnate chiuse dall'elettore. 5. Ultimate le votazioni, l'ufficio elettorale procede immediatamente allo spoglio delle schede e proclama eletti i magistrati che hanno riportato il maggior numero di voti. A parita' di voti e' eletto il piu' anziano di eta'. Se fra i primi cinque magistrati che hanno riportato il maggior numero di voti non e' compreso un magistrato militare di cassazione, in luogo del quinto e' eletto il magistrato militare di cassazione che ha riportato il maggior numero di voti. 6. L'ufficio elettorale decide a maggioranza sulle contestazioni sorte durante le operazioni di voto, nonche' su quelle relative alla validita' delle schede, dandone atto nel verbale delle operazioni elettorali. 7. I reclami relativi alle operazioni elettorali sono proposti al Consiglio della magistratura militare e debbono pervenire all'ufficio di segreteria entro il quindicesimo giorno successivo alla proclamazione dei risultati. Essi non hanno effetto sospensivo. Il Consiglio decide nella sua prima seduta. 8. I componenti eletti, che nel corso del quadriennio di durata del Consiglio della magistratura militare perdono i requisiti di eleggibilita' o cessano dal servizio per qualsiasi causa, sono sostituiti, per il restante periodo, dai magistrati che seguono gli eletti per il maggior numero di suffragi ottenuti, ferma in ogni caso la presenza nel Consiglio di almeno un magistrato militare di cassazione. Se non e' possibile assicurare la presenza di almeno un magistrato militare di cassazione, si procede, entro sessanta giorni, ad elezioni parziali. 9. In sede di prima applicazione della presente legge le elezioni sono indette, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, con decreto del Ministro della difesa. L'ufficio elettorale e' composto come indicato nel comma 2.