Art. 2. 
  1. All'elezione dei componenti di cui alla lettera c) del  comma  1
dell'articolo 1, che si svolge in un'unica tornata, partecipano tutti
i magistrati militari, con voto diretto,  personale  e  segreto.  Non
sono eleggibili e sono esclusi dal voto i  magistrati  sospesi  dalle
funzioni. Ciascun elettore puo' votare per un solo componente; i voti
espressi in eccedenza sono nulli. 
  2. Per l'elezione dei componenti di cui alla citata lettera  c)  e'
istituito presso il Consiglio della magistratura  militare  l'ufficio
elettorale presiedutto dal procuratore generale presso  la  Corte  di
appello militare e composto dai due magistrati militari di appello  e
di tribunale piu' anziani in ruolo. 
  3.  Le  elezioni  sono  indette  con  decreto  del  presidente  del
Consiglio della magistratura militare da pubblicarsi  nella  Gazzetta
Ufficiale almeno trenta giorni prima della data  stabilita.  Esse  si
tengono in due giorni consecutivi, di cui uno festivo,  dalle  ore  9
alle ore 16. 
  4. Le schede elettorali devono essere preventivamente  firmate  dai
componenti  dell'ufficio  elettorale  e  devono  essere  riconsegnate
chiuse dall'elettore. 
  5.   Ultimate   le   votazioni,   l'ufficio   elettorale    procede
immediatamente  allo  spoglio  delle  schede  e  proclama  eletti   i
magistrati che hanno riportato il maggior numero di voti.  A  parita'
di voti e' eletto il piu' anziano di eta'.  Se  fra  i  primi  cinque
magistrati che hanno riportato il  maggior  numero  di  voti  non  e'
compreso un magistrato militare di cassazione, in luogo del quinto e'
eletto il magistrato militare  di  cassazione  che  ha  riportato  il
maggior numero di voti. 
  6. L'ufficio elettorale decide a  maggioranza  sulle  contestazioni
sorte durante le operazioni di voto, nonche' su quelle relative  alla
validita' delle schede, dandone atto  nel  verbale  delle  operazioni
elettorali. 
  7. I reclami relativi alle operazioni elettorali sono  proposti  al
Consiglio della magistratura militare e debbono pervenire all'ufficio
di  segreteria  entro  il   quindicesimo   giorno   successivo   alla
proclamazione dei risultati. Essi non hanno  effetto  sospensivo.  Il
Consiglio decide nella sua prima seduta. 
  8. I componenti eletti, che nel corso del quadriennio di durata del
Consiglio  della  magistratura  militare  perdono  i   requisiti   di
eleggibilita' o  cessano  dal  servizio  per  qualsiasi  causa,  sono
sostituiti, per il restante periodo, dai magistrati che  seguono  gli
eletti per il maggior numero di suffragi ottenuti, ferma in ogni caso
la presenza  nel  Consiglio  di  almeno  un  magistrato  militare  di
cassazione. Se non e' possibile assicurare la presenza di  almeno  un
magistrato militare di cassazione, si procede, entro sessanta giorni,
ad elezioni parziali. 
  9. In sede di prima applicazione della presente legge  le  elezioni
sono indette, entro dieci giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore
della legge stessa, con decreto del Ministro della difesa.  L'ufficio
elettorale e' composto come indicato nel comma 2.