Art. 3. 
  1.  All'onere  derivante  dall'attuazione  della  presente   legge,
valutato in lire 50 milioni per l'anno finanziario 1988, in lire  100
milioni per il 1989 e in lire 105 milioni per il 1990, si  fa  fronte
mediante corrispondente riduzione  dello  stanziamento  iscritto,  ai
fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856  dello  stato
di previsione del Ministero del tesoro per l'anno  finanziario  1988,
all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento indicato alla voce
"Modifica del codice penale militare di  pace,  per  l'adeguamento  e
l'integrazione  con  l'emanazione  del  nuovo  codice  di   procedura
penale". 
  2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere,  con  propri
decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
   Data a Roma, addi' 30 dicembre 1988 
                               COSSIGA 
                                  DE MITA, Presidente del Consiglio 
                                  dei Ministri 
                                  ZANONE, Ministro della difesa 
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI