Art. 3. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 50 milioni per l'anno finanziario 1988, in lire 100 milioni per il 1989 e in lire 105 milioni per il 1990, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento indicato alla voce "Modifica del codice penale militare di pace, per l'adeguamento e l'integrazione con l'emanazione del nuovo codice di procedura penale". 2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 30 dicembre 1988 COSSIGA DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri ZANONE, Ministro della difesa Visto, il Guardasigilli: VASSALLI