Art. 2.
  1.  La  misura  della  indennita' di cui all'art. 1 e' adeguata con
decreto del Ministro di  grazia  e  giustizia,  di  concerto  con  il
Ministro  del  tesoro,  in  relazione  alla  variazione degli onorari
stabiliti con analogo decreto per gli esperti di cui al quarto  comma
dell'art. 80 della legge 26 luglio 1975, n. 354.