Art. 2. 1. La misura della indennita' di cui all'art. 1 e' adeguata con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione alla variazione degli onorari stabiliti con analogo decreto per gli esperti di cui al quarto comma dell'art. 80 della legge 26 luglio 1975, n. 354.