Art. 3.
  1.  All'onere  derivante  dall'applicazione  del  presente decreto,
valutato in annue lire 82.500.000 milioni, si  provvede,  per  l'anno
finanziario  1988, con gli stanziamenti del capitolo 1589 dello stato
di  previsione  del  Ministero  di   grazia   e   giustizia   e   dei
corrispondenti capitoli per gli anni successivi.