(Protocollo - art. 1)
                       TRADUZIONE NON UFFICIALE 
                           PROTOCOLLO N. 6 
ALLA CONVENZIONE PER LA PROTEZIONE DEI DIRITTI UMANI E DELLE LIBERTA' 
FONDAMENTALI RELATIVE ALL'ABOLIZIONE DELLA PENA DI MORTE 
Gli Stati membri  del  Consiglio  d'Europa,  firmatari  del  presente
Protocollo alla Convenzione di tutela dei Diritti dell'Uomo  e  delle
Liberta' fondamentali, firmata a Roma il  4  novembre  1950  (cui  di
seguito denominata la Convenzione). 
Considerando che gli sviluppi verificatisi in vari Stati  membri  del
Consiglio  d'Europa,  esprimono  una  tendenza  generale   a   favore
dell'abolizione della pena di morte: 
Hanno convenuto quanto segue: 
                              Articolo 1 
La pena di morte e' abolita. Nessuno puo' essere  condannato  a  tale
pena, ne' giustiziato.