(Protocollo - art. 2)
                              Articolo 2 
Uno Stato puo' prevedere nella sua legislazione la pena di morte  per
atti commessi in tempo di guerra o di pericolo imminente  di  guerra:
una tale pena sara' applicata solo  nei  casi  previsti  dalla  detta
legislazione e conformemente  alle  sue  disposizioni.  Questo  Stato
comunichera'  al  Segretario  Generale  del  Consiglio  d'Europa   le
disposizioni in materia della suddetta legislazione.