Articolo 2 Uno Stato puo' prevedere nella sua legislazione la pena di morte per atti commessi in tempo di guerra o di pericolo imminente di guerra: una tale pena sara' applicata solo nei casi previsti dalla detta legislazione e conformemente alle sue disposizioni. Questo Stato comunichera' al Segretario Generale del Consiglio d'Europa le disposizioni in materia della suddetta legislazione.