REGOLAMENTO CONCERENTE L'ORGANIZZAZIONE E LE PROCEDURE AMMINISTRATIVE DEL FONDO DI ROTAZIONE PER L'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE COMUNITARIE, IN ESEXUZIONE DELL'ART. 8 DELLA LEGGE 16 APRILE 1987, N. 183. Art. 1. 1. Il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, istituito dalla legge 16 aprile 1987, n. 183, ha amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, e si configura in "Ispettorato generale per l'amministrazione del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie" come previsto dall'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396. 2. Il Fondo ha sede in Roma, presso il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato.
NOTE AL REGOLAMENTO AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicate e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Il testo dell'art. 9 della legge n. 1041/1971 (Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato) e' il seguente: "Art. 9. - Tutte le gestioni fuori bilancio comunque denominate ed organizzate, compresi i fondi di rotazione, regolato da leggi speciali sono condotte con le modalita' stabilite dalle particolari disposizioni che le disciplinano, salvo quanto disposto in materia di controllo e di rendicontazione dai commi successivi. Per le gestioni fuori bilancio di cui al comma precedente di bilancio consuntivo o il rendiconto annuale e' soggetto al controllo della competente ragioneria centrale e della Corte dei conti. Per i comitati, le commissioni e gli altri organi in seno alle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, che, in base a particolari disposizioni di legge, gestiscono fondi anche in parte non stanziati nel bilancio dello Stato, il bilancio consuntivo o il rendiconto annuale della gestione e' soggetto al controllo di cui al comma precedente. La ragioneria centrale e la Corte dei conti hanno facolta' di disporre gli accertamenti diretti che riterranno necessari. I rendiconti annuali saranno allegati al rendiconto dello Stato. Per la gestione delle somme dovute a norma di legge a personale delle amministrazioni statali per attivita' istituzionali esplicate per conto o nell'interesse di terzi o di altre amministrazioni anche oltre l'orario normale di ufficio o fuori dei luoghi di ordinario svolgimento del servizio, devono essere presentati rendiconti trimestrali, da assoggettare al controllo di cui al secondo comma. I rendiconti o i bilanci di cui al presente articolo devono essere resi anche se non previsti dalle leggi speciali e comunicati al Parlamento nel termine dell'anno finanziario successivo a quello cui si riferiscono. Detti rendiconti o bilanci sono riuniti in unico documento a cura della Ragioneria generale dello Stato. Il Ministero del tesoro ha facolta' di disporre gli accertamenti che ritenga necessari, anche durante il corso della gestione". - L'art. 2, comma 1, del D.P.R. n. 396/1988 (Norme integrative dell'ordinamento della Ragioneria generale dello Stato) e' cosi' formulato: "1. Il fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, assume la configurazione di 'Ispettorato generale per l'amministrazione del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie'. Esso svolge le funzioni di cui agli articoli 5 e seguenti della legge 16 aprile 1987, n. 183".