(Regolamento organizzazione e procedure fondo per le politiche comunitarie - Art. 1)
REGOLAMENTO CONCERENTE L'ORGANIZZAZIONE E LE PROCEDURE AMMINISTRATIVE
DEL FONDO DI ROTAZIONE PER L'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE  COMUNITARIE,
    IN ESEXUZIONE DELL'ART. 8 DELLA LEGGE 16 APRILE 1987, N. 183. 
 
                               Art. 1. 
  1.  Il  Fondo  di  rotazione  per  l'attuazione   delle   politiche
comunitarie, istituito  dalla  legge  16  aprile  1987,  n.  183,  ha
amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 
9  della  legge  25  novembre  1971,  n.  1041,  e  si  configura  in
"Ispettorato generale per l'amministrazione del  Fondo  di  rotazione
per l'attuazione delle politiche comunitarie" come previsto dall'art. 
2, comma 1, del decreto del Presidente  della  Repubblica  13  giugno
1988, n. 396. 
  2. Il Fondo ha sede in Roma,  presso  il  Ministero  del  tesoro  -
Ragioneria generale dello Stato. 
 
                              NOTE AL REGOLAMENTO 
          AVVERTENZA: 
             Il testo delle note qui pubblicate e' stato  redatto  ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con decreto del Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge alle  quali  e'  operato  il  rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti. 
          Note all'art. 1: 
             -  Il  testo  dell'art.  9  della  legge  n.   1041/1971
          (Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle  amministrazioni
          dello Stato) e' il seguente: 
             "Art. 9. - Tutte le  gestioni  fuori  bilancio  comunque
          denominate ed organizzate, compresi i fondi  di  rotazione,
          regolato da leggi speciali sono condotte con  le  modalita'
          stabilite   dalle   particolari   disposizioni    che    le
          disciplinano, salvo quanto disposto in materia di controllo
          e di rendicontazione dai commi successivi. 
             Per  le  gestioni  fuori  bilancio  di  cui   al   comma
          precedente di bilancio consuntivo o il  rendiconto  annuale
          e'  soggetto  al  controllo  della  competente   ragioneria
          centrale e della Corte dei conti. 
             Per i comitati, le commissioni e  gli  altri  organi  in
          seno alle amministrazioni dello Stato, comprese quelle  con
          ordinamento  autonomo,   che,   in   base   a   particolari
          disposizioni di legge, gestiscono fondi anche in parte  non
          stanziati nel bilancio dello Stato, il bilancio  consuntivo
          o il rendiconto  annuale  della  gestione  e'  soggetto  al
          controllo di cui al comma precedente. 
             La ragioneria  centrale  e  la  Corte  dei  conti  hanno
          facolta'  di  disporre   gli   accertamenti   diretti   che
          riterranno necessari. I rendiconti annuali saranno allegati
          al rendiconto dello Stato. 
             Per la gestione delle somme dovute a norma  di  legge  a
          personale  delle  amministrazioni  statali  per   attivita'
          istituzionali esplicate per conto o nell'interesse di terzi
          o di altre amministrazioni anche oltre l'orario normale  di
          ufficio o fuori dei luoghi  di  ordinario  svolgimento  del
          servizio, devono essere presentati rendiconti  trimestrali,
          da assoggettare al controllo di cui al secondo comma. 
             I rendiconti o i bilanci di  cui  al  presente  articolo
          devono essere  resi  anche  se  non  previsti  dalle  leggi
          speciali e comunicati al Parlamento nel  termine  dell'anno
          finanziario successivo a quello cui si  riferiscono.  Detti
          rendiconti o bilanci sono riuniti in unico documento a cura
          della Ragioneria generale dello Stato. 
             Il Ministero del tesoro  ha  facolta'  di  disporre  gli
          accertamenti che ritenga necessari, anche durante il  corso
          della gestione". 
             - L'art. 2, comma  1,  del  D.P.R.  n.  396/1988  (Norme
          integrative  dell'ordinamento  della  Ragioneria   generale
          dello Stato) e' cosi' formulato: "1. Il fondo di  rotazione
          di cui alla  legge  16  aprile  1987,  n.  183,  assume  la
          configurazione     di     'Ispettorato     generale     per
          l'amministrazione del fondo di rotazione  per  l'attuazione
          delle politiche comunitarie'. Esso svolge  le  funzioni  di
          cui agli articoli 5 e seguenti della legge 16 aprile  1987,
          n. 183".