Art. 10. 1. Alla concessione delle anticipazioni di cui all'art. 8 provvede il Ministro del tesoro, su proposta del dirigente generale preposto al Fondo, a valere sulle risorse finanziarie del Fondo stesso. 2. All'erogazione delle somme relative ai contributi e alle anticipazioni di cui agli articoli 7 e 8 provvede il Ministro del tesoro con prelevamenti dall'apposito conto corrente di tesoreria, o su sua delega il dirigente generale preposto al Fondo. I relativi importi affluiscono o all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ai pertinenti capitoli di spesa delle amministrazioni interessate o ai conti aperti presso la tesoreria a favore degli altri enti interessati o direttamente agli operatori. 3. La gestione del Fondo e' condotta col sistema di cassa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1977, n. 689.
Nota all'art. 10: Il D.P.R. n. 689/1977 approva e reca in allegato il "Regolamento per la rendicontazione ed il controllo delle gestioni fuori bilancio autorizzate da leggi speciali, ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041".