(Regolamento organizzazione e procedure fondo per le politiche comunitarie - Art. 10)
                               Art. 10. 
  1. Alla concessione delle anticipazioni di cui all'art. 8  provvede
il Ministro del tesoro, su proposta del dirigente  generale  preposto
al Fondo, a valere sulle risorse finanziarie del Fondo stesso. 
  2.  All'erogazione  delle  somme  relative  ai  contributi  e  alle
anticipazioni di cui agli articoli 7 e 8  provvede  il  Ministro  del
tesoro con prelevamenti dall'apposito conto corrente di tesoreria,  o
su sua delega il dirigente generale preposto  al  Fondo.  I  relativi
importi affluiscono o all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnati ai pertinenti capitoli  di  spesa  delle  amministrazioni
interessate o ai conti aperti presso  la  tesoreria  a  favore  degli
altri enti interessati o direttamente agli operatori. 
  3. La gestione del Fondo e' condotta col sistema di cassa ai  sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1977, n. 689. 
 
          Nota all'art. 10: 
             Il D.P.R. n. 689/1977 approva  e  reca  in  allegato  il
          "Regolamento per la rendicontazione ed il  controllo  delle
          gestioni fuori bilancio autorizzate da leggi  speciali,  ai
          sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041".