Art. 11. 1. Oltre che nel caso previsto dall'art. 6, comma 3, della legge 16 aprile 1987, n. 183, l'amministrazione competente e' tenuta a provvedere al recupero ed alla restituzione al Fondo di rotazione delle somme erogate o anticipate, ivi compresi gli interessi in conformita' con l'ordinamento vigente e la legislazione comunitaria, anche in tutti i casi di decadenza dal beneficio comunitario.
Nota all'art. 11: Il testo dell'art. 6, comma 3, della legge n. 183/1987 (Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari) e' il seguente: "3. In caso di mancata attuazione del progetto nel termine da esso previsto, o espressamente prorogato, l'amministrazione competente e' tenuta a provvedere al recupero ed alla restituzione al fondo di rotazione delle somme erogate e anticipate con la maggiorazione di un importo pari al tasso ufficiale di sconto in vigore nel periodo intercorso tra la data della erogazione e la data del recupero, nonche' delle eventuali penalita'. Al recupero si applicano le norme vigenti per la riscossione esattoriale delle imposte dirette dello Stato".