(Regolamento organizzazione e procedure fondo per le politiche comunitarie - Art. 11)
                               Art. 11. 
  1. Oltre che nel caso previsto dall'art. 6, comma 3, della legge 16
aprile  1987,  n.  183,  l'amministrazione  competente  e'  tenuta  a
provvedere al recupero ed alla restituzione  al  Fondo  di  rotazione
delle somme erogate o  anticipate,  ivi  compresi  gli  interessi  in
conformita' con l'ordinamento vigente e la legislazione  comunitaria,
anche in tutti i casi di decadenza dal beneficio comunitario. 
 
          Nota all'art. 11: 
             Il testo dell'art. 6, comma 3, della legge  n.  183/1987
          (Coordinamento delle politiche  riguardanti  l'appartenenza
          dell'Italia   alle   Comunita'   europee   ed   adeguamento
          dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari) e'
          il seguente: "3. In caso di mancata attuazione del progetto
          nel termine da esso previsto,  o  espressamente  prorogato,
          l'amministrazione competente  e'  tenuta  a  provvedere  al
          recupero ed alla restituzione al fondo di  rotazione  delle
          somme erogate e  anticipate  con  la  maggiorazione  di  un
          importo pari al tasso ufficiale di  sconto  in  vigore  nel
          periodo intercorso tra la data della erogazione e  la  data
          del  recupero,  nonche'  delle  eventuali   penalita'.   Al
          recupero si applicano le norme vigenti per  la  riscossione
          esattoriale delle imposte dirette dello Stato".