(Regolamento organizzazione e procedure fondo per le politiche comunitarie - Art. 12)
                               Art. 12. 
  1. Al fine di  consentire  in  via  permanente  la  raccolta  e  la
elaborazione  automatica  dei  dati  relativi  ai  flussi  finanziari
intercorrenti  tra  l'Italia  e  le  Comunita'  europee,  nonche'  la
rilevazione degli elementi concernenti la destinazione  e  l'utilizzo
delle risorse comunitarie, la rappresentanza  permanente  dell'Italia
presso le Comunita' europee e  tutte  le  competenti  amministrazioni
statali e regionali trasmettono al Fondo, sulla base degli schemi che
verranno appositamente predisposti e alle scadenze all'uopo stabiliti
dallo stesso,  gli  elementi  informativi  necessari  al  proficuo  e
coordinato funzionamento del  sistema  informativo  della  Ragioneria
generale dello Stato di cui si avvale detto Fondo. 
  2. Per il raggiungimento delle proprie finalita' il Fondo  provvede
a stabilire gli opportuni contatti  con  i  competenti  uffici  delle
Comunita' europee.