Art. 12. 1. Al fine di consentire in via permanente la raccolta e la elaborazione automatica dei dati relativi ai flussi finanziari intercorrenti tra l'Italia e le Comunita' europee, nonche' la rilevazione degli elementi concernenti la destinazione e l'utilizzo delle risorse comunitarie, la rappresentanza permanente dell'Italia presso le Comunita' europee e tutte le competenti amministrazioni statali e regionali trasmettono al Fondo, sulla base degli schemi che verranno appositamente predisposti e alle scadenze all'uopo stabiliti dallo stesso, gli elementi informativi necessari al proficuo e coordinato funzionamento del sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato di cui si avvale detto Fondo. 2. Per il raggiungimento delle proprie finalita' il Fondo provvede a stabilire gli opportuni contatti con i competenti uffici delle Comunita' europee.