(Regolamento organizzazione e procedure fondo per le politiche comunitarie - Art. 13)
                               Art. 13. 
  1. Le amministrazioni statali e  regionali  competenti  inviano  al
Fondo, entro il 31 maggio di ciascun anno, un quadro, articolato  per
obiettivi di intervento e per specifiche  azioni,  delle  presumibili
esigenze finanziarie necessarie ad assicurare l'attuazione in  Italia
delle politiche comunitarie nell'anno successivo, tenuto conto  delle
effettive potenzialita' di attuazione. 
  2. Il Fondo  fornisce  al  CIPE  tutte  le  informazioni  contabili
occorrenti per la determinazione del fabbisogno finanziario,  statale
e regionale, necessario per l'attuazione delle politiche comunitarie.