(Regolamento organizzazione e procedure fondo per le politiche comunitarie - Art. 14)
                               Art. 14. 
  1.  Il  Fondo,  attraverso   un'adeguata   attivita'   informativa,
collabora con le amministrazioni interessate ai fini  della  piena  e
prioritaria utilizzazione, ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge  26
novembre 1981, n. 677, convertito dalla legge 26 gennaio 1982, n. 11,
delle risorse comunitarie disponibili per l'intervento strutturale. 
  2.  Il  Fondo  promuove,  presso  le  amministrazioni  interessate,
l'adozione di iniziative congiunte, anche  in  collegamento  con  gli
operatori privati, nonche' la realizzazione  dei  criteri  comunitari
dell'intervento   strutturale,   con   particolare   riguardo    alla
complementarieta'  delle  risorse  finanziarie  e  alla  integrazione
intersettoriale degli interventi. 
  3. Fermo restando il sistema nazionale dei controlli istituzionali,
il Fondo collabora per l'attuazione dei controlli comunitari, diretti
anche ad accertare la  qualita'  e  la  proficuita'  dell'intervento,
avvalendosi delle strutture della Ragioneria  generale  dello  Stato.
Nel quadro di detta collaborazione, il Fondo promuove intese  tra  il
sistema  informativo  di  cui  all'art.  12  e  i  competenti  organi
comunitari per attivare un sistematico flusso di informazioni,  quale
presupposto per un piu' proficuo svolgimento dei controlli stessi. 
 
          Nota all'art. 14: 
             Il testo dell'art. 5 del D.L. n. 677/1981  (Contenimento
          della spesa del bilancio statale e di quelli regionali)  e'
          il seguente: 
             "Art. 5. - Tutte le amministrazioni e gli enti  pubblici
          competenti curano con assoluta urgenza  la  predisposizione
          di progetti ammissibili ai benefici del  Fondo  europeo  di
          orientamento e  garanzia  (FEOGA),  del  Fondo  europeo  di
          sviuppo regionale (FESR) e del Fondo sociale europeo (FSE),
          provvedendo alle istruttorie di competenza e  definendo  le
          eventuali istruttorie in corso. 
             Le amministrazioni statali competenti, previe intese con
          l'ufficio per il coordinamento delle politiche  comunitarie
          della Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri,  provvedono
          alla tempestiva presentazione dei  progetti  medesimi  alla
          commissione delle Comunita' europee. 
             Al  finanziamento  dei  progetti  di  cui  al   presente
          articolo i soggetti menzionati al  primo  comma  destinano,
          con priorita' su di ogni  altro  intervento  ordinario  nei
          medesimi  settori,  i   mezzi   finanziari   iscritti   nei
          rispettivi bilanci in forza di  norme  statali  concernenti
          materie e settori oggetto anche d'intervento comunitario. 
             L'erogazione  alle  regioni  di  fondi,  ancorche'  gia'
          ripartiti  dal  CIPE  e   dal   CIPAA,   a   valere   sulle
          autorizzazioni  di  spesa  recate  da  leggi   statali   di
          finanziamento alle regioni stesse, destinati ad  interventi
          suscettibili dei benefici di  cui  al  primo  comma,  resta
          subordinata all'approvazione dei progetti  da  parte  delle
          Comunita' auropee".