Art. 14. 1. Il Fondo, attraverso un'adeguata attivita' informativa, collabora con le amministrazioni interessate ai fini della piena e prioritaria utilizzazione, ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 677, convertito dalla legge 26 gennaio 1982, n. 11, delle risorse comunitarie disponibili per l'intervento strutturale. 2. Il Fondo promuove, presso le amministrazioni interessate, l'adozione di iniziative congiunte, anche in collegamento con gli operatori privati, nonche' la realizzazione dei criteri comunitari dell'intervento strutturale, con particolare riguardo alla complementarieta' delle risorse finanziarie e alla integrazione intersettoriale degli interventi. 3. Fermo restando il sistema nazionale dei controlli istituzionali, il Fondo collabora per l'attuazione dei controlli comunitari, diretti anche ad accertare la qualita' e la proficuita' dell'intervento, avvalendosi delle strutture della Ragioneria generale dello Stato. Nel quadro di detta collaborazione, il Fondo promuove intese tra il sistema informativo di cui all'art. 12 e i competenti organi comunitari per attivare un sistematico flusso di informazioni, quale presupposto per un piu' proficuo svolgimento dei controlli stessi.
Nota all'art. 14: Il testo dell'art. 5 del D.L. n. 677/1981 (Contenimento della spesa del bilancio statale e di quelli regionali) e' il seguente: "Art. 5. - Tutte le amministrazioni e gli enti pubblici competenti curano con assoluta urgenza la predisposizione di progetti ammissibili ai benefici del Fondo europeo di orientamento e garanzia (FEOGA), del Fondo europeo di sviuppo regionale (FESR) e del Fondo sociale europeo (FSE), provvedendo alle istruttorie di competenza e definendo le eventuali istruttorie in corso. Le amministrazioni statali competenti, previe intese con l'ufficio per il coordinamento delle politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, provvedono alla tempestiva presentazione dei progetti medesimi alla commissione delle Comunita' europee. Al finanziamento dei progetti di cui al presente articolo i soggetti menzionati al primo comma destinano, con priorita' su di ogni altro intervento ordinario nei medesimi settori, i mezzi finanziari iscritti nei rispettivi bilanci in forza di norme statali concernenti materie e settori oggetto anche d'intervento comunitario. L'erogazione alle regioni di fondi, ancorche' gia' ripartiti dal CIPE e dal CIPAA, a valere sulle autorizzazioni di spesa recate da leggi statali di finanziamento alle regioni stesse, destinati ad interventi suscettibili dei benefici di cui al primo comma, resta subordinata all'approvazione dei progetti da parte delle Comunita' auropee".