(Regolamento organizzazione e procedure fondo per le politiche comunitarie - Art. 15)
                               Art. 15. 
  1. Il Fondo si avvale di un comitato tecnico consultivo che  ha  il
compito  di   assicurare   il   necessario   supporto   metodologico,
organizzativo e conoscitivo  alle  attivita'  di  programmazione,  di
promozione, di valutazione e di controllo del sistema  finanziario  e
del sistema  informativo,  attraverso  le  opportune  intese  atte  a
perseguire sul piano tecnico-ammistrativo l'obiettivo  di  efficienza
nella gestione del Fondo. 
  2. Il comitato e' composto dal dirigente generale del Fondo che  lo
presiede,  dai  dirigenti  assegnati  al  medesimo,  nonche'  da   un
rappresentante designato da ciascuno dei Ministri dell'agricoltura  e
delle foreste, del bilancio e  della  programmazione  economica,  del
commercio con l'estero, delle finanze, dell'industria, del  commercio
e dell'artigianato, del lavoro  e  della  previdenza  sociale,  della
marina mercantile, per il coordinamento delle politiche  comunitarie,
per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno,  e  per  gli  affari
regionali. Per ognuno dei rappresentanti  puo'  essere  designato  un
supplente. Nella trattazione di materie rientranti  nella  competenza
di altri dicasteri, il comitato puo' chiamare a partecipare, di volta
in volta, funzionari da questi dipendenti. 
  3. I componenti del comitato sono nominati con decreto del Ministro
del tesoro, di concerto con il Ministro per  il  coordinamento  delle
politiche comunitarie; con esclusione dei dirigenti del Fondo, durano
in carica cinque anni prorogabili una sola volta. 
  4.  Il  comitato  e'  costituito  validamente  con  la  maggioranza
assoluta dei componenti e delibera i pareri  a  maggioranza  assoluta
dei presenti. I compiti di segreteria sono assunti dal Fondo. 
  5. Per esigenze specifiche possono essere  chiamati  a  partecipare
alle riunioni del comitato non piu' di due esperti della  materia  da
trattare. 
  6. Le spese di funzionamento del comitato fanno carico al cap. 5861
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988 ed
ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi. 
  7. Il Ministro del tesoro, di  concerto  con  il  Ministro  per  il
coordinamento  delle  politiche  comunitarie,  presenta  al  Comitato
interministeriale per la programmazione economica, entro il 30 aprile
di ciascun anno, una relazione sulle attivita' svolte  dalle  sezioni
del Fondo. 
                    Visto, il Ministro del tesoro 
                                AMATO