(Regolamento organizzazione e procedure fondo per le politiche comunitarie - Art. 6)
                               Art. 6. 
  1. Il personale non dirigenziale del Fondo  e'  scelto  tra  quello
appartenente al ruolo dei servizi centrali della Ragioneria  generale
dello Stato. 
  2. Per non piu' di dieci unita', il personale di  cui  al  comma  1
puo' essere comandato da altre amministrazioni  statali  interessate,
su richiesta del dirigente generale preposto al Fondo.