Art. 6. 1. Il personale non dirigenziale del Fondo e' scelto tra quello appartenente al ruolo dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato. 2. Per non piu' di dieci unita', il personale di cui al comma 1 puo' essere comandato da altre amministrazioni statali interessate, su richiesta del dirigente generale preposto al Fondo.