(Regolamento organizzazione e procedure fondo per le politiche comunitarie - Art. 7)
                               Art. 7. 
  1. Il Fondo provvede ad erogare alle amministrazioni  pubbliche  ed
agli operatori pubblici e privati le quote di finanziamento a  carico
del bilancio dello Stato per l'attuazione dei programmi  di  politica
comunitaria, nonche' a concedere ai soggetti  titolari  delle  azioni
comprese nei programmi suddetti anticipazioni a fronte dei contributi
spettanti a carico del bilancio delle Comunita' europee,  secondo  la
procedura di cui all'art. 8. 
  2. Le amministrazioni competenti provvedono a trasmettere al Fondo,
anche anteriormente all'invio alle Comunita' europee delle  richieste
di  contributo,  le  domande  di  finanziamento  relative  ad  azioni
ammissibili ai benefici comunitari, unitamente ad un'apposita  scheda
di rilevazione  contenente  gli  estremi  identificativi  di  ciascun
progetto e i relativi contenuti essenziali per le finalita' di cui al
titolo III.