Art. 9. 1. Fermo restando il limite delle anticipazioni nella misura del 90% di quanto complessivamente spettante al beneficiario a titolo di contributi nazionali e comunitari, il Fondo provvede alle erogazioni di competenza secondo i seguenti criteri: a) per la quota nazionale di cui all'art. 7: 1) il 40% della quota a titolo di anticipo; 2) il 50% in relazione agli stati di avanzamento dell'azione; b) per l'anticipazione della quota comunitaria di cui all'art. 8: 1) erogazioni fino ad un massimo del 90% della quota stessa, da corrispondere in relazione agli stati di avanzamento dell'azione, al netto dell'interesse al tasso del 5%, provvisoriamente determinato in relazione alla prevista data di certificazione dell'avvenuta attuazione del progetto. In sede di erogazione del saldo, si procede alle eventuali operazioni di conguaglio.