(Regolamento organizzazione e procedure fondo per le politiche comunitarie - Art. 9)
                               Art. 9. 
  1. Fermo restando il limite delle anticipazioni  nella  misura  del
90% di quanto complessivamente spettante al beneficiario a titolo  di
contributi nazionali e comunitari, il Fondo provvede alle  erogazioni
di competenza secondo i seguenti criteri: 
    a) per la quota nazionale di cui all'art. 7: 
    1) il 40% della quota a titolo di anticipo; 
    2) il 50% in relazione agli stati di avanzamento dell'azione; 
    b) per l'anticipazione della quota comunitaria di cui all'art. 8: 
    1) erogazioni fino ad un massimo del 90% della quota stessa, da 
    corrispondere in relazione agli stati di avanzamento dell'azione, 
    al netto dell'interesse al tasso del 5%, provvisoriamente 
    determinato in relazione alla prevista data di certificazione 
    dell'avvenuta attuazione del progetto. In sede di erogazione  del
saldo, si procede alle eventuali operazioni di conguaglio.