Art. 10. 1. Nello stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali e' istituito un apposito capitolo, denominato "Fondo speciale di reindustrializzazione", con dotazione complessiva di lire 660 miliardi da iscrivere in ragione di lire 330 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990. 2. Il Fondo e' destinato ad erogare, in corrispondenza con la realizzazione del programma speciale di reindustrializzazione delle aziende IRI nelle aree di crisi siderurgica, nonche' del programma di promozione industriale predisposto dalla Societa' finanziaria di promozione industriale, di cui all'articolo 8, le somme occorrenti entro il limite massimo di lire 660 miliardi. 3. Una quota non inferiore a lire 360 miliardi dei finanziamenti previsti dal presente articolo e' destinata alle iniziative che si localizzano nei comuni delle province di Napoli e di Taranto. 4. All'onere di lire 330 miliardi, derivante dall'applicazione del presente articolo per ciascuno degli anni 1989 e 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento. 5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.