Art. 10.
  1.  Nello  stato  di  previsione del Ministero delle partecipazioni
statali e' istituito un apposito capitolo, denominato "Fondo speciale
di  reindustrializzazione",  con  dotazione  complessiva  di lire 660
miliardi  da  iscrivere  in ragione di lire 330 miliardi per ciascuno
degli anni 1989 e 1990.
  2.  Il  Fondo  e'  destinato  ad  erogare, in corrispondenza con la
realizzazione  del  programma speciale di reindustrializzazione delle
aziende IRI nelle aree di crisi siderurgica, nonche' del programma di
promozione  industriale  predisposto  dalla  Societa'  finanziaria di
promozione  industriale,  di  cui all'articolo 8, le somme occorrenti
entro il limite massimo di lire 660 miliardi.
  3.  Una  quota  non inferiore a lire 360 miliardi dei finanziamenti
previsti  dal  presente  articolo e' destinata alle iniziative che si
localizzano nei comuni delle province di Napoli e di Taranto.
  4.  All'onere di lire 330 miliardi, derivante dall'applicazione del
presente  articolo  per  ciascuno degli anni 1989 e 1990, si provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai
fini  del  bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato
di  previsione  del  Ministero  del  tesoro per l'anno 1989, all'uopo
utilizzando lo specifico accantonamento.
  5.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.