Art. 11. 1. Ai fini della ammissibilita' a finanziamento delle iniziative individuate dall'IRI, il Ministro delle partecipazioni statali, di intesa per quelle localizzazate nei comuni delle province di Napoli e di Taranto, con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, verifica preventivamente la corrispondenza delle medesime alle finalita' indicate nei programmi di cui all'articolo 8. 2. Il CIPI, su proposta del Ministro delle partecipazioni statali, di intesa, per quanto di competenza, con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, delibera i criteri e le modalita' di utilizzazione dei finanziamenti. 3. Nella determinazione dell'entita' dell'intervento del Fondo a beneficio delle singole iniziative non si tiene conto delle spese sostenute anteriormente al 14 giugno 1988. 4. Il Ministro delle partecipazioni statali, congiuntamente al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, per le iniziative localizzate nei comuni delle province di Napoli e di Taranto, ed al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per gli aspetti occupazionali, vigila sull'attuazione del programma di cui all'articolo 8, comma 1. I Ministri di cui sopra, per i rispettivi ambiti di competenza, presentano al CIPI una relazione semestrale sullo stato di attuazione degli interventi, con particolare riferimento agli investimenti attivati e ai connessi riflessi occupazionali. 5. Il Ministro delle partecipazioni statali, congiuntamente ai Ministri per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e del lavoro e della previdenza sociale, puo' promuovere accordi di programma ai sensi dell'articolo 7 della legge 1 marzo 1986, n. 64.