Art. 11.
  1.  Ai  fini  della ammissibilita' a finanziamento delle iniziative
individuate  dall'IRI,  il  Ministro delle partecipazioni statali, di
intesa per quelle localizzazate nei comuni delle province di Napoli e
di  Taranto,  con  il  Ministro  per  gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno,   verifica   preventivamente   la  corrispondenza  delle
medesime alle finalita' indicate nei programmi di cui all'articolo 8.
  2.  Il CIPI, su proposta del Ministro delle partecipazioni statali,
di  intesa,  per  quanto  di  competenza,  con  il  Ministro  per gli
interventi  straordinari  nel  Mezzogiorno,  delibera  i criteri e le
modalita' di utilizzazione dei finanziamenti.
  3.  Nella  determinazione  dell'entita' dell'intervento del Fondo a
beneficio  delle  singole  iniziative  non si tiene conto delle spese
sostenute anteriormente al 14 giugno 1988.
  4.  Il  Ministro  delle  partecipazioni  statali, congiuntamente al
Ministro  per  gli  interventi  straordinari  nel Mezzogiorno, per le
iniziative  localizzate  nei  comuni  delle  province  di Napoli e di
Taranto,  ed  al  Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per
gli  aspetti  occupazionali,  vigila sull'attuazione del programma di
cui  all'articolo  8,  comma  1.  I  Ministri  di  cui  sopra,  per i
rispettivi  ambiti  di  competenza,  presentano al CIPI una relazione
semestrale   sullo   stato   di   attuazione  degli  interventi,  con
particolare  riferimento  agli  investimenti  attivati  e ai connessi
riflessi occupazionali.
  5.  Il  Ministro  delle  partecipazioni  statali, congiuntamente ai
Ministri per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e del lavoro
e  della  previdenza sociale, puo' promuovere accordi di programma ai
sensi dell'articolo 7 della legge 1 marzo 1986, n. 64.