Art. 12.
  1. Per le imprese esercenti attivita' nel settore delle fonderie di
ghisa  e di acciaio che, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 4
settembre  1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
novembre  1987,  n.  452, abbiano ottenuto contributi a fondo perduto
per  la  riduzione  di  capacita'  produttiva,  secondo  delibera  di
concessione  del  CIPI,  il termine del 31 dicembre 1988, previsto al
comma 1 del citato articolo 8, e' differito al 31 gennaio 1989.