Art. 12. 1. Per le imprese esercenti attivita' nel settore delle fonderie di ghisa e di acciaio che, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, abbiano ottenuto contributi a fondo perduto per la riduzione di capacita' produttiva, secondo delibera di concessione del CIPI, il termine del 31 dicembre 1988, previsto al comma 1 del citato articolo 8, e' differito al 31 gennaio 1989.