Art. 2. 1. Con effetto fino al 31 dicembre 1991, il pensionamento anticipato e' riconosciuto, secondo le norme del presente articolo, ai lavoratori dipendenti dalle imprese di cui all'articolo 1 da data anteriore al 1 gennaio 1988 che abbiano compiuto i cinquantanni di eta' e possano far valere, nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, centottanta contributi mensili ovvero settecentottanta contributi settimanali, di cui rispettivamente alle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488. Il trattamento di pensione compete dal primo giorno del mese successivo a quello della risoluzione del rapporto di lavoro ed e' calcolato sulla base dell'anzianita' contributiva aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella di compimento del sessantesimo anno di eta'. Ai dirigenti che possano far valere i medesimi requisiti di eta' e di anzianita' contributiva presso l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali e' dovuto, dall'istituto medesimo, a domanda e a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della risoluzione del rapporto di lavoro, un assegno in misura pari alla pensione di vecchiaia che spetterebbe al compimento del sessantesimo anno di eta' e fino a tutto il mese nel quale e' compiuta la predetta eta. L'anzianita' contributiva dei dirigenti ai quali e' corrisposto il predetto assegno e' aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quello del compimento del sessantesimo anno di eta'. Agli effetti del cumulo del trattamento di pensione e dell'assegno di cui al presente comma con la retribuzione si applicano le norme relative alla pensione di anzianita' di cui all'articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153. Il trattamento e l'assegno non sono compatibili con le prestazioni a carico dell'assicurazione contro la disoccupazione, ne' con il trattamento di cui al comma 3. 2. I lavoratori sono tenuti a presentare domanda, ai fini dei benefici previsti nel comma 1, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ovvero, nei casi di cui all'articolo 1, comma 2, dalla data di pubblicazione della delibera di accertamento del CIPI, se posteriore alla predetta data, ovvero, se non abbiano i requisiti, dalla data in cui li maturano. Il lavoratore che presenti la domanda successivamente al termine prescritto perde il beneficio dell'aumento dell'anzianita' contributiva ai fini del calcolo della pensione, ove previsto. 3. I lavoratori dipendenti, da data anteriore al 1 gennaio 1988, dalle imprese di cui all'articolo 1, i quali beneficiano del trattamento di integrazione salariale e intendano intraprendere una attivita' di lavoro autonomo od associato, hanno facolta' di richiedere, in sostituzione del trattamento predetto e qualora presentino le dimissioni dal rapporto di lavoro, la corresponsione di una somma pari a trentasei mensilita' del trattamento massimo di integrazione salariale, diminuita di una somma pari a quella del trattamento di integrazione salariale percepito nel periodo intercorrente tra il trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto, ovvero, nel caso di lavoratore ammesso successivamente al godimento del predetto trattamento, purche' non oltre il 30 giugno 1989, tra il giorno della ammissione e quello della risoluzione del rapporto. Il predetto trattamento e' a carico della gestione straordinaria della Cassa integrazione guadagni. 4. Nei territori del Mezzogiorno la misura della somma di cui al comma 3 e' aumentata a quarantadue mensilita'. 5. I lavoratori che percepiscono la somma di cui al comma 3 e che si impieghino alle altrui dipendenze nel periodo di dodici mesi dalla data della risoluzione del rapporto di lavoro sono tenuti a corrispondere alla gestione di cui al medesimo comma una somma pari a dodici mensilita' del trattamento massimo di integrazione salariale. 6. Per i dipendenti dell'I.L.V.A. S.p.a. il requisito dell'anzianita' occupazionale richiesto nei commi 1 e 2 rileva anche se l'anzianita' e' conseguita, per il periodo anteriore alla data della delibera CIPI del 14 giugno 1988 di approvazione del piano di risanamento della siderurgia pubblica, presso le imprese di provenienza nei casi di assunzione per passaggio diretto alla predetta I.L.V.A. S.p.a. 7. Il numero complessivo dei lavoratori per i quali, in ciascun ambito territoriale determinato con il decreto di cui all'articolo 3, comma 8, operano i benefici di cui al presente articolo, nonche' quelli di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, non puo' essere superiore al numero dei lavoratori delle imprese di cui all'articolo 1 risultanti strutturalmente eccedentari nel predetto ambito. 8. Il numero complessivo dei lavoratori che per ciascun anno possono ottenere i trattamenti di cui al comma 1 e' fissato nei limiti massimi di 3.100 unita' per l'anno 1989, di 2.800 unita' per il 1990 e di 2.600 unita' per il 1991. Le quote di contingente non utilizzate nei singoli anni vanno in aumento ai contingenti degli anni successivi. 9. All'onere derivante all'INPS dall'applicazione del comma 1, valutato in lire 200 miliardi per l'anno 1989, lire 220 miliardi per il 1990 e lire 245 miliardi per il 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, parzialmente utilizzando l'accantonamento "Proroga fiscalizzazione dei contributi malattia ivi compreso il settore commercio". Le somme predette sono iscritte nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e saranno corrisposte all'INPS dietro presentazione di rendiconto.