Art. 2.
  1.   Con  effetto  fino  al  31  dicembre  1991,  il  pensionamento
anticipato  e'  riconosciuto, secondo le norme del presente articolo,
ai  lavoratori dipendenti dalle imprese di cui all'articolo 1 da data
anteriore  al  1  gennaio 1988 che abbiano compiuto i cinquantanni di
eta'  e  possano far valere, nell'assicurazione generale obbligatoria
per   l'invalidita',   la  vecchiaia  ed  i  superstiti,  centottanta
contributi mensili ovvero settecentottanta contributi settimanali, di
cui  rispettivamente  alle  tabelle  A  e  B  allegate al decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488. Il trattamento di
pensione  compete dal primo giorno del mese successivo a quello della
risoluzione  del  rapporto  di  lavoro  ed  e'  calcolato  sulla base
dell'anzianita'  contributiva  aumentata  di un periodo pari a quello
compreso  tra  la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella
di compimento del sessantesimo anno di eta'. Ai dirigenti che possano
far  valere i medesimi requisiti di eta' e di anzianita' contributiva
presso  l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende
industriali   e'  dovuto,  dall'istituto  medesimo,  a  domanda  e  a
decorrere  dal  primo  giorno  del  mese  successivo  a  quello della
risoluzione  del  rapporto  di lavoro, un assegno in misura pari alla
pensione  di vecchiaia che spetterebbe al compimento del sessantesimo
anno di eta' e fino a tutto il mese nel quale e' compiuta la predetta
eta.  L'anzianita' contributiva dei dirigenti ai quali e' corrisposto
il predetto assegno e' aumentata di un periodo pari a quello compreso
tra  la  data  di  risoluzione  del  rapporto  di lavoro e quello del
compimento del sessantesimo anno di eta'. Agli effetti del cumulo del
trattamento  di  pensione e dell'assegno di cui al presente comma con
la  retribuzione  si  applicano  le  norme  relative alla pensione di
anzianita' di cui all'articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153.
Il  trattamento e l'assegno non sono compatibili con le prestazioni a
carico  dell'assicurazione  contro  la  disoccupazione,  ne'  con  il
trattamento di cui al comma 3.
  2.  I  lavoratori  sono  tenuti  a  presentare domanda, ai fini dei
benefici  previsti nel comma 1, entro centoventi giorni dalla data di
entrata  in  vigore  della legge di conversione del presente decreto,
ovvero,  nei  casi  di  cui  all'articolo  1,  comma 2, dalla data di
pubblicazione  della delibera di accertamento del CIPI, se posteriore
alla predetta data, ovvero, se non abbiano i requisiti, dalla data in
cui   li   maturano.   Il   lavoratore   che   presenti   la  domanda
successivamente al termine prescritto perde il beneficio dell'aumento
dell'anzianita'  contributiva ai fini del calcolo della pensione, ove
previsto.
  3.  I  lavoratori  dipendenti, da data anteriore al 1 gennaio 1988,
dalle  imprese  di  cui  all'articolo  1,  i  quali  beneficiano  del
trattamento  di  integrazione salariale e intendano intraprendere una
attivita'   di  lavoro  autonomo  od  associato,  hanno  facolta'  di
richiedere,  in  sostituzione  del  trattamento  predetto  e  qualora
presentino le dimissioni dal rapporto di lavoro, la corresponsione di
una  somma  pari  a  trentasei  mensilita' del trattamento massimo di
integrazione  salariale,  diminuita  di  una  somma pari a quella del
trattamento   di   integrazione   salariale   percepito  nel  periodo
intercorrente tra il trentesimo giorno successivo a quello di entrata
in  vigore  del  presente  decreto,  ovvero,  nel  caso di lavoratore
ammesso   successivamente  al  godimento  del  predetto  trattamento,
purche' non oltre il 30 giugno 1989, tra il giorno della ammissione e
quello  della  risoluzione del rapporto. Il predetto trattamento e' a
carico   della   gestione   straordinaria  della  Cassa  integrazione
guadagni.
  4.  Nei  territori  del Mezzogiorno la misura della somma di cui al
comma 3 e' aumentata a quarantadue mensilita'.
  5.  I  lavoratori che percepiscono la somma di cui al comma 3 e che
si impieghino alle altrui dipendenze nel periodo di dodici mesi dalla
data   della  risoluzione  del  rapporto  di  lavoro  sono  tenuti  a
corrispondere alla gestione di cui al medesimo comma una somma pari a
dodici mensilita' del trattamento massimo di integrazione salariale.
  6.   Per   i   dipendenti   dell'I.L.V.A.   S.p.a.   il   requisito
dell'anzianita'  occupazionale richiesto nei commi 1 e 2 rileva anche
se  l'anzianita'  e'  conseguita,  per il periodo anteriore alla data
della  delibera  CIPI del 14 giugno 1988 di approvazione del piano di
risanamento   della   siderurgia   pubblica,  presso  le  imprese  di
provenienza  nei  casi  di  assunzione  per  passaggio  diretto  alla
predetta I.L.V.A. S.p.a.
  7.  Il  numero  complessivo  dei lavoratori per i quali, in ciascun
ambito territoriale determinato con il decreto di cui all'articolo 3,
comma  8,  operano  i  benefici  di cui al presente articolo, nonche'
quelli  di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, non puo' essere superiore
al  numero  dei  lavoratori  delle  imprese  di  cui  all'articolo  1
risultanti strutturalmente eccedentari nel predetto ambito.
  8.  Il  numero  complessivo  dei  lavoratori  che  per ciascun anno
possono  ottenere  i  trattamenti  di  cui  al comma 1 e' fissato nei
limiti  massimi  di 3.100 unita' per l'anno 1989, di 2.800 unita' per
il  1990  e  di 2.600 unita' per il 1991. Le quote di contingente non
utilizzate  nei  singoli  anni  vanno in aumento ai contingenti degli
anni successivi.
  9.  All'onere  derivante  all'INPS  dall'applicazione  del comma 1,
valutato  in lire 200 miliardi per l'anno 1989, lire 220 miliardi per
il  1990  e  lire  245  miliardi  per  il  1991, si provvede mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del
bilancio  triennale  1989-1991,  al  capitolo  6856  dello  stato  di
previsione   del   Ministero  del  tesoro,  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento "Proroga fiscalizzazione dei contributi malattia ivi
compreso il settore commercio". Le somme predette sono iscritte nello
stato  di  previsione  del  Ministero  del  lavoro e della previdenza
sociale  e  saranno  corrisposte  all'INPS  dietro  presentazione  di
rendiconto.