Art. 3.
  1.  I  lavoratori delle imprese di cui all'articolo 1 che fruiscano
del   trattamento   straordinario  di  integrazione  salariale  hanno
facolta'  di  iscriversi  in  una  lista  di  collocamento  per  essi
appositamente predisposta a livello regionale.
  2.   Per   i   predetti  lavoratori,  ove  siano  assunti  a  tempo
indeterminato  con  richiesta nominativa ovvero per passaggio diretto
da  datori  di  lavoro  diversi  da  quelli di cui all'articolo 1, la
contribuzione a carico del datore di lavoro e' dovuta, per un periodo
di  trentasei  mesi, nella misura fissa prevista per gli apprendisti.
Il  minore  gettito  contributivo  derivante  al  Fondo  pensioni dei
lavoratori  dipendenti dell'INPS dall'applicazione della misura fissa
e'  posto  a  carico  della  separata  contabilita'  degli interventi
straordinari di Cassa integrazione guadagni.
  3.  Nel caso in cui i predetti lavoratori vengano assunti da datori
di  lavoro  aventi  titolo  agli sgravi degli oneri sociali di cui al
testo  unico  delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato
con  decreto  del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e
successive  modifica  zioni  ed  integrazioni, ai datori di lavoro e'
corrisposto,  per  ciascuno dei predetti lavoratori, per la durata di
diciotto  mesi e a carico della separata contabilita' di cui al comma
2, un contributo pari al 15 per cento della retribuzione.
  4.  Ai  lavoratori  di cui al comma 1 che stipulino un contratto di
lavoro  per mansioni inquadrate in un livello retributivo inferiore a
quello    relativo   all'inquadramento   posseduto   all'atto   della
risoluzione   del   rapporto  e'  dovuto,  a  carico  della  separata
contabilita'  di  cui  al comma 2, per la durata di diciotto mesi, un
assegno   integrativo   mensile  pari  alla  differenza  inizialmente
risultante   tra   i   livelli  retributivi  previsti  dai  contratti
collettivi nazionali di lavoro.
  5.  I  lavoratori  di  cui  al comma 1 vengono iscritti nella prima
classe  delle  liste  di collocamento. Ai fini della formazione della
graduatoria   delle   suddette   liste  non  si  tiene  conto,  nella
valutazione  della  situazione economica dei predetti lavoratori, del
trattamento di integrazione salariale da essi percepito.
  6.  Per  i  lavoratori  assunti  a  norma  del presente articolo il
rapporto  di  lavoro  con  l'impresa  di  provenienza  si  intendera'
risolto, a far data dalla stipulazione del nuovo contratto di lavoro,
solo  dopo il superamento del periodo di prova eventualmente previsto
in  conformita'  ai  contratti  collettivi.  Durante  tale periodo il
rapporto di lavoro con l'impresa di provenienza non produce effetti.
  7.  Le  disposizioni di cui al presente articolo operano fino al 31
dicembre 1990.
  8.  Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con i Ministri del tesoro e delle partecipazioni statali,
sono  emanate  norme  di  attuazione  di quanto disposto dal presente
articolo e dall'articolo 2.