Art. 4.
  1.  Nel  quadro  delle iniziative rivolte a promuovere il reimpiego
dei  lavoratori  siderurgici  fino al 31 dicembre 1990, le imprese di
cui  all'articolo  1,  nonche'  gli  enti  e le imprese coinvolti nel
programma  di  reindustrializzazione  delle  aree colpite dalla crisi
siderurgica,  presentano  al  Ministero del lavoro e della previdenza
sociale  progetti  di  formazione  e  riqualificazione  professionale
redatti secondo la regolamentazione del Fondo sociale europeo.
  2.  Le  attivita'  di cui al comma 1 possono essere finanziate, con
decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza sociale, di
concerto  con il Ministro del tesoro, a carico del Fondo di rotazione
di  cui  all'articolo  25  della  legge 21 dicembre 1978, n. 845, nel
limite massimo del 20% delle disponibilita' annue del predetto Fondo.
  3.  Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di  concerto  con  i Ministri del tesoro e per il coordinamento delle
politiche  comunitarie,  vengono  determinati gli adempimenti che gli
enti  e  le  aziende  sono  tenuti ad osservare al fine di consentire
l'utilizzo  delle  risorse comunitarie finalizzate alla realizzazione
di interventi di politica sociale sul mercato del lavoro.