Art. 4. 1. Nel quadro delle iniziative rivolte a promuovere il reimpiego dei lavoratori siderurgici fino al 31 dicembre 1990, le imprese di cui all'articolo 1, nonche' gli enti e le imprese coinvolti nel programma di reindustrializzazione delle aree colpite dalla crisi siderurgica, presentano al Ministero del lavoro e della previdenza sociale progetti di formazione e riqualificazione professionale redatti secondo la regolamentazione del Fondo sociale europeo. 2. Le attivita' di cui al comma 1 possono essere finanziate, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, a carico del Fondo di rotazione di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, nel limite massimo del 20% delle disponibilita' annue del predetto Fondo. 3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e per il coordinamento delle politiche comunitarie, vengono determinati gli adempimenti che gli enti e le aziende sono tenuti ad osservare al fine di consentire l'utilizzo delle risorse comunitarie finalizzate alla realizzazione di interventi di politica sociale sul mercato del lavoro.