Art. 6.
  1.  A  favore  dei  lavoratori dipendenti dalle societa' costituite
dalla  GEPI  S.p.a.,  ai  sensi  dell'articolo 1, quarto comma, della
legge  28  novembre  1980,  n. 784, dell'articolo 4, primo comma, del
decreto-legge   22   dicembre   1981,   n.   807,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  5  marzo  1982, n. 63, dell'articolo 1,
secondo  comma, del decreto-legge 29 luglio 1982, n. 482, convertito,
con   modificazioni,   dalla   legge   27  settembre  1982,  n.  684,
dell'articolo  5, quinto comma, della legge 31 maggio 1984, n. 193, e
dell'articolo  1, comma 2, del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143, il
trattamento straordinario di integrazione salariale e' prorogato fino
alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di  riforma  della
disciplina  della Cassa integrazione guadagni, della disoccupazione e
della  mobilita' e, comunque, non oltre il 31 marzo 1989. E' altresi'
prorogato  alla  predetta  data  il  trattamento  concesso  ai  sensi
dell'articolo 1 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge 8 agosto 1977, n. 501, e successive
modificazioni.
  2.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente  articolo,
valutato  in  lire  125 miliardi, si provvede a carico della separata
contabilita'  degli  interventi  straordinari  di  Cassa integrazione
guadagni  degli  operai  dell'industria,  con  parziale  utilizzo del
contributo dello Stato di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 22
dicembre 1986, n. 910.