Art. 7.
  1.  L'efficacia  delle  disposizioni  contenute nell'articolo 7 del
decreto-legge  21  marzo  1988, n. 86, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  20  maggio 1988, n. 160, e' prorogata fino alla data di
entrata in vigore della legge di riforma della disciplina della Cassa
integrazione  guadagni,  della  disoccupazione  e  della mobilita' e,
comunque,  non  oltre  il 31 marzo 1989. Entro la predetta data vanno
presentate  le  domande  per  le  prestazioni  di  cui al comma 3 del
predetto  articolo  7,  riferite alla attivita' lavorativa svolta nel
corso del 1988.
  2.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente  articolo,
valutato  in  lire  322 miliardi, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di
previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno  1989,  all'uopo
parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento.