Art. 7. 1. L'efficacia delle disposizioni contenute nell'articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e' prorogata fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della disciplina della Cassa integrazione guadagni, della disoccupazione e della mobilita' e, comunque, non oltre il 31 marzo 1989. Entro la predetta data vanno presentate le domande per le prestazioni di cui al comma 3 del predetto articolo 7, riferite alla attivita' lavorativa svolta nel corso del 1988. 2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 322 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento.