Art. 8.
  1.  Al  fine  di  accelerare  la ripresa economica ed occupazionale
delle  aree interessate dal processo di ristrutturazione del comparto
siderurgico  di cui all'articolo 1, il CIPI, su proposta del Ministro
delle  partecipazioni statali, di concerto, per quanto di competenza,
con  i  Ministri  per  gli  interventi straordinari nel Mezzogiorno e
dell'ambiente,  esamina  e delibera, entro sessanta giorni dalla data
di  entrata  in vigore del presente decreto, il programma speciale di
reindustrializzazione delle aree di crisi siderurgica, nel quale sono
specificate  le  singole  iniziative  da  attuare  ed  i comuni delle
province  di  Genova, Terni, Napoli e Taranto individuati per il loro
insediamento,   nonche'   il   programma  di  promozione  industriale
predisposto  dalla  Societa'  finanziaria  di  promozione industriale
controllata   dall'IRI   (SPI),   con  particolare  riferimento  alle
iniziative imprenditoriali in collaborazione con operatori privati.
  2.  Con  la  stessa  procedura  di  cui al comma 1 si provvede alla
integrazione e all'aggiornamento dei programmi.
  3.  Ai  fini dell'attribuzione dei livelli di incentivazione di cui
all'articolo 9, il programma speciale di reindustrializzazione di cui
al   comma   1  definisce,  con  riferimento  a  ciascuna  iniziativa
produttiva  da  localizzare  nei comuni delle province di Napoli e di
Taranto,  la  misura  percentuale  minima  del  personale siderurgico
esuberante da assumere, correlata alla natura ed alle caratteristiche
delle   singole   iniziative   e   alla  professionalita'  richieste.
L'inosservanza del disposto del presente comma determina la decadenza
del beneficio dell'incentivazione aggiuntiva.