Art. 8. 1. Al fine di accelerare la ripresa economica ed occupazionale delle aree interessate dal processo di ristrutturazione del comparto siderurgico di cui all'articolo 1, il CIPI, su proposta del Ministro delle partecipazioni statali, di concerto, per quanto di competenza, con i Ministri per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e dell'ambiente, esamina e delibera, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il programma speciale di reindustrializzazione delle aree di crisi siderurgica, nel quale sono specificate le singole iniziative da attuare ed i comuni delle province di Genova, Terni, Napoli e Taranto individuati per il loro insediamento, nonche' il programma di promozione industriale predisposto dalla Societa' finanziaria di promozione industriale controllata dall'IRI (SPI), con particolare riferimento alle iniziative imprenditoriali in collaborazione con operatori privati. 2. Con la stessa procedura di cui al comma 1 si provvede alla integrazione e all'aggiornamento dei programmi. 3. Ai fini dell'attribuzione dei livelli di incentivazione di cui all'articolo 9, il programma speciale di reindustrializzazione di cui al comma 1 definisce, con riferimento a ciascuna iniziativa produttiva da localizzare nei comuni delle province di Napoli e di Taranto, la misura percentuale minima del personale siderurgico esuberante da assumere, correlata alla natura ed alle caratteristiche delle singole iniziative e alla professionalita' richieste. L'inosservanza del disposto del presente comma determina la decadenza del beneficio dell'incentivazione aggiuntiva.