Art. 9. 1. Alle iniziative produttive specificate nei programmi di cui all'articolo 8, le cui domande sono presentate entro ventiquattro mesi dalla data della delibera CIPI prevista al comma 1 del medesimo articolo e che si localizzano nei comuni delle province di Napoli e di Taranto, si applicano le provvidenze della legge 1 marzo 1986, n. 64, con le modifiche previste dal comma 2. Con la deliberazione dei predetti programmi il CIPI determina l'ammissibilita' alle provvidenze di tutte le iniziative previste nei programmi stessi. 2. A tal fine: a) il contributo in conto capitale e' fissato per tutte le iniziative nella misura di cui al comma 7, lettera a), dell'articolo 9 della legge 1 marzo 1986, n. 64; b) il tasso di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spese, dei finanziamenti agevolati e' determinato, per tutte le iniziative ammesse, nella misura di cui alla lettera a), comma 9, dell'articolo 9 della legge 1 marzo 1986, n. 64; c) alle predette iniziative si applica la maggiorazione di 1/5 del contributo in conto capitale, nei limiti e secondo le procedure di cui all'articolo 69, quarto comma, del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive integrazioni e modificazioni. 3. Alle provvidenze di cui al presente articolo si applicano i limiti di cumulo previsti dall'articolo 9, comma 2, della legge 1 marzo 1986, n. 64, e dall'articolo 63, quinto e sesto comma, del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, fermo restando il disposto di cui al settimo comma del medesimo articolo 63.