Art. 9.
  1.  Alle  iniziative  produttive  specificate  nei programmi di cui
all'articolo  8,  le  cui  domande sono presentate entro ventiquattro
mesi  dalla data della delibera CIPI prevista al comma 1 del medesimo
articolo  e  che si localizzano nei comuni delle province di Napoli e
di  Taranto, si applicano le provvidenze della legge 1 marzo 1986, n.
64,  con  le modifiche previste dal comma 2. Con la deliberazione dei
predetti   programmi   il   CIPI   determina   l'ammissibilita'  alle
provvidenze di tutte le iniziative previste nei programmi stessi.
  2. A tal fine:
    a)  il  contributo  in  conto  capitale  e'  fissato per tutte le
iniziative  nella misura di cui al comma 7, lettera a), dell'articolo
9 della legge 1 marzo 1986, n. 64;
    b)  il tasso di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e
spese,  dei  finanziamenti  agevolati  e'  determinato,  per tutte le
iniziative  ammesse,  nella  misura  di cui alla lettera a), comma 9,
dell'articolo 9 della legge 1 marzo 1986, n. 64;
    c)  alle  predette  iniziative si applica la maggiorazione di 1/5
del  contributo  in conto capitale, nei limiti e secondo le procedure
di  cui  all'articolo  69,  quarto comma, del testo unico delle leggi
sugli   interventi   nel   Mezzogiorno,  approvato  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  6  marzo  1978,  n.  218, e successive
integrazioni e modificazioni.
  3.  Alle  provvidenze  di  cui  al presente articolo si applicano i
limiti  di  cumulo  previsti  dall'articolo 9, comma 2, della legge 1
marzo  1986,  n.  64,  e  dall'articolo 63, quinto e sesto comma, del
testo  unico  delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato
con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218,
fermo  restando  il  disposto  di  cui  al settimo comma del medesimo
articolo 63.