(Accordo - art. 1)
                       TRADUZIONE NON UFFICIALE 
            ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA 
              REPUBBLICA TUNISINA PER LA RECIPROCA 
                 PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI 
                          INVESTIMENTI 
 
          La Repubblica Italiana 
 
                            da una parte, 
 
          e 
 
          La Repubblica Tunisina dall'altra, 
 
             qui di seguito denominate "Parti Contraenti" 
 
    

    -  desiderose  di rafforzare i loro rapporti economici e di
          intensificare la cooperazione tra i due Paesi per  favorire
          il loro sviluppo;
          -  convinte che una protezione degli investimenti in virtu'
          di  un  accordo  bilaterale  possa  stimolare  l'iniziativa
          economica ed accrescere la prosperita' dei due Paesi;
          -  consapevoli della necessita' di concedere un trattamento
          equo e ragionevole agli investimenti delle persone  fisiche
          e  degli  Enti  morali  che  abbiano la nazionalita' di una
          delle Parti Contraenti,  sul  territorio  dell'altra  Parte
          Contraente hanno convenuto quanto segue:


    
                              ARTICOLO 1 
    

          Ai sensi del presente Accordo:
          1)  - per "investimento" s'intendono gli averi di qualsiasi
          natura costituiti o riconosciuti in conformita' alle  leggi
          ed   ai   regolamenti  di  ciascuna  Parte  Contraente,  in
          particolare, anche se non esclusivamente:
          a)  la  proprieta'  di  beni mobili o immobili, nonche ogni
          altro  diritto  reale  quali  ipoteche,  privilegi,  pegni,
          usufrutti e diritti analoghi;
          b)  le quote di partecipazione di societa' e altre forme di
          partecipazioni;
          c)  i  crediti  in denaro, nonche ogni prestazione a titolo
          oneroso derivante da un contratto;
          d)  i  diritti  d'autore,  di  proprieta'  industriale, ivi
          compresi i marchi, i procedimenti tecnici, il Know-how e le
          denominazioni commerciali;
          e) le concessioni legali, ivi comprese quelle relative alla
          ricerca, all'estinsione  o  allo  sfruttamento  di  risorse
          naturali.
          2)  - L'espressione "proventi" indica gli importi derivanti
          da un investimento, per un determinato periodo, a titolo di
          profitti,   interessi,  benefici  di  capitale,  dividendi,
          canoni, emolumenti e altri legittimi profitti;
          3) - l'espressione "cittadino" indica:
          a) Per la Repubblica Tunisina
          Le  persone  fisiche  di nazionalita' tunisina, nonche ogni
          ente  morale,  con  sede  sociale  sul   territorio   della
          Repubblica  Tunisina,  e costituito in conformita' alle sue
          leggi  e  regolamenti,  che  effettuino  investimenti   nel
          territorio dell'altra Parte Contraente.
          b) Per la Repubblica Italiana
          Le  persone  fisiche  di nazionalita' italiana, nonche ogni
          ente  morale  con  sede  sociale   sul   territorio   della
          Repubblica  Italiana,  costituito  in  conformita' alle sue
          leggi  e  regolamenti,  che  effettuino  investimenti   nel
          territorio dell'altra Parte Contraente.
          4) - L'espressione "territorio" indica:
          - per quanto concerne la Repubblica Tunisina, il territorio
          della Repubblica Tunisina
          - per quanto concerne la Repubblica Italiana, il territorio
          della Repubblica Italiana.