TRADUZIONE NON UFFICIALE ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA TUNISINA PER LA RECIPROCA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI La Repubblica Italiana da una parte, e La Repubblica Tunisina dall'altra, qui di seguito denominate "Parti Contraenti" - desiderose di rafforzare i loro rapporti economici e di intensificare la cooperazione tra i due Paesi per favorire il loro sviluppo; - convinte che una protezione degli investimenti in virtu' di un accordo bilaterale possa stimolare l'iniziativa economica ed accrescere la prosperita' dei due Paesi; - consapevoli della necessita' di concedere un trattamento equo e ragionevole agli investimenti delle persone fisiche e degli Enti morali che abbiano la nazionalita' di una delle Parti Contraenti, sul territorio dell'altra Parte Contraente hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO 1 Ai sensi del presente Accordo: 1) - per "investimento" s'intendono gli averi di qualsiasi natura costituiti o riconosciuti in conformita' alle leggi ed ai regolamenti di ciascuna Parte Contraente, in particolare, anche se non esclusivamente: a) la proprieta' di beni mobili o immobili, nonche ogni altro diritto reale quali ipoteche, privilegi, pegni, usufrutti e diritti analoghi; b) le quote di partecipazione di societa' e altre forme di partecipazioni; c) i crediti in denaro, nonche ogni prestazione a titolo oneroso derivante da un contratto; d) i diritti d'autore, di proprieta' industriale, ivi compresi i marchi, i procedimenti tecnici, il Know-how e le denominazioni commerciali; e) le concessioni legali, ivi comprese quelle relative alla ricerca, all'estinsione o allo sfruttamento di risorse naturali. 2) - L'espressione "proventi" indica gli importi derivanti da un investimento, per un determinato periodo, a titolo di profitti, interessi, benefici di capitale, dividendi, canoni, emolumenti e altri legittimi profitti; 3) - l'espressione "cittadino" indica: a) Per la Repubblica Tunisina Le persone fisiche di nazionalita' tunisina, nonche ogni ente morale, con sede sociale sul territorio della Repubblica Tunisina, e costituito in conformita' alle sue leggi e regolamenti, che effettuino investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente. b) Per la Repubblica Italiana Le persone fisiche di nazionalita' italiana, nonche ogni ente morale con sede sociale sul territorio della Repubblica Italiana, costituito in conformita' alle sue leggi e regolamenti, che effettuino investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente. 4) - L'espressione "territorio" indica: - per quanto concerne la Repubblica Tunisina, il territorio della Repubblica Tunisina - per quanto concerne la Repubblica Italiana, il territorio della Repubblica Italiana.