(Accordo - art. 11)
                             ARTICOLO 11 
 
    

          1)  -  Il presente Accordo entrera' in vigore tre mesi dopo
          che le Parti Contraenti si  saranno  notificate  l'avvenuto
          espletamento  delle loro rispettive procedure interne. Esso
          rimarra'  in  vigore  per  un  periodo  di  dieci  anni,  e
          successivamente  per un ulteriore periodo di cinque anni. e
          cosi' di seguito, salvo denuncia scritta, da parte  di  una
          delle Parti Contraenti un anno prima della sua scadenza.
          2)  - Per quanto riguarda gli investimenti effettuati prima
          della  data  di   scadenza   del   presente   Accordo,   le
          disposizioni  degli  articoli  da  1  a 10, continueranno a
          essere in vigore per un ulteriore  periodo  di  10  anni  a
          partire dalla data di scadenza del presente Accordo.
          In  fede  di  che,  i  sottoscritti, a tal fine debitamente
          autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno  firmato  il
          presente Accordo.
          Fatto  a  Roma, il 17 ottobre 1985, in duplice esemplare in
          lingua francese.



         Per la                                        Per la
   Repubblica Italiana                           Repubblica Tunisina