(Accordo - art. 2)
                              ARTICOLO 2 
 
    

          1)  -  Ciascuna  Parte  Contraente incoraggera' i cittadini
          dell'altra Parte Contraente ad investire capitali  sul  suo
          territorio,  fara'  quanto  possibile per creare condizioni
          favorevoli per i predetti investimenti, e, fatto  salvo  il
          suo  diritto  ad  esercitare i poteri che le sono conferiti
          dalla  propria  legislazione,  autorizzera'  l'entrata  dei
          predetti capitali.
          2)  -  Gli  investimenti effettuati alle condizioni fissate
          dalla legislazione nazionale di ciascuna  Parte  Contraente
          beneficieranno di un trattamento equo e ragionevole.