ARTICOLO 2 1) - Ciascuna Parte Contraente incoraggera' i cittadini dell'altra Parte Contraente ad investire capitali sul suo territorio, fara' quanto possibile per creare condizioni favorevoli per i predetti investimenti, e, fatto salvo il suo diritto ad esercitare i poteri che le sono conferiti dalla propria legislazione, autorizzera' l'entrata dei predetti capitali. 2) - Gli investimenti effettuati alle condizioni fissate dalla legislazione nazionale di ciascuna Parte Contraente beneficieranno di un trattamento equo e ragionevole.