(Accordo - art. 3)
                              ARTICOLO 3 
 
    

          1)  - Il trattamento accordato agli investimenti effettuati
          da cittadini di ciascuna Parte Contraente  non  sara'  meno
          favorevole   di  quello  accordato  agli  investimenti  dei
          cittadini di qualsiasi Paese Terzo.
          2)  - Il trattamento accordato alle attivita' relative agli
          investimenti  di  ciascuna  Parte  Contraente  per   quanto
          riguarda  la  gestione,  l'utilizzazione e la fruizione dei
          loro investimenti  non  sara'  meno  favorevole  di  quello
          concesso  ad analoghe attivita' relative ad investimenti di
          qualsiasi Paese Terzo.
          3)  -  Il  trattamento summenzionato non sara' applicato ai
          vantaggi  concessi  ai  cittadini  di  un  Paese  Terzo  da
          ciascuna  Parte  Contraente, per il fatto dell'appartenenza
          della predetta Parte Contraente ad un'Unione  Doganale,  ad
          una Comunita' economica basata su un'Unione Doganale e zona
          di libero scambio, o a seguito della stipula  di  qualsiasi
          altro Trattato che stabilisca una cooperazione basata su di
          una complementarieta' economica  regionale,  o  di  accordi
          bilaterali  relativi  ad  operazioni  specifiche o volti ad
          agevolare gli scambi frontalieri, o ad  evitare  la  doppia
          imposizione fiscale.