(Accordo - art. 4)
                              ARTICOLO 4 
 
    

          1)   -   Gli  investimenti  dei  cittadini  di  ogni  Parte
          Contraente   godranno   di   un'adeguata   protezione   nel
          territorio dell'altra Parte Contraente.
          2)  - Gli investimenti effettuati dai cittadini di ciascuna
          Parte  Contraente  non  potranno   essere   espropriati   o
          nazionalizzati   o   sottoposti   ad   analoga  misura  nel
          territorio  dell'altra  Parte  Contraente  tranne  che  per
          ragioni   di   pubblica   utilita'   e  contro  indennizzo.
          L'indennizzo dovra' essere adeguato, equivalente al  valore
          effettivo   dell'investimento  al  momento  dell'esproprio,
          essere  versato  senza  indebiti  ritardi,  e   liberamente
          trasferibile  in  valute  convertibili  al  tasso di cambio
          ufficiale  applicabile  alla  data  del  trasferimento.  Il
          trasferimento dovra' essere effettuato entro un termine non
          superiore a tre mesi dalla data di deposito di un fascicolo
          completo,  conforme  al  regolamento  dei cambi di ciascuna
          Parte Contraente.
          La  legalita'  dell'esproprio  e  l'importo dell'indennizzo
          dovranno poter essere presentati e controllati, su  domanda
          della parte interessata, dal Tribunale competente del Paese
          nel quale l'investimento sia stato realizzato.
          3)  -  Qualora  gli  investimenti dei cittadini di ciascuna
          Parte  Contraente  dovessero  subire  perdite  a  causa  di
          guerre,  altri conflitti armati, situazioni di emergenza, o
          altri analoghi avvenimenti nel territorio dell'altra  Parte
          Contraente,  il  trattamento  da  parte di quest'ultima per
          tutto quanto riguarda  la  restituzione,  l'indennizzo,  il
          compenso  o  ogni altra forma di regolamento non sara' meno
          favorevole di quello che detta Parte Contraente concede  ai
          suoi cittadini o ai cittadini dei Paesi Terzi.