(Accordo - art. 5)
                              ARTICOLO 5 
 
    


          1)  - Ciascuna delle Parti Contraenti assicurera' il libero
          trasferimento, in qualsiasi valuta convertibile,  al  tasso
          di cambio ufficiale applicabile alla data del trasferimento
          e senza indebiti ritardi; in conformita' alle sue  leggi  e
          regolamenti:
          a)   -   dei   benefici  netti,  dividendi,  emolumenti  di
          assistenza e di servizi tecnici, interessi,  e  ogni  altro
          profitto   ordinario   attinenti   agli   investimenti  dei
          cittadini dell'altra Parte Contraente;
          b)   -   dei   canoni   derivanti  dai  diritti  incorporei
          specificati  alle  lettere  d)   ed   e)   del   comma   1›
          dell'articolo 1;
          c)   -   del   rimborso   dei  prestiti  destinati  ad  una
          partecipazione diretta agli investimenti;
          d)  -  dei  proventi  della  cessione totale o parziale e/o
          liquidazione dell'investimento, nonche' di ogni regolamento
          successivo  agli eventi citati al paragrafo 3 dell'articolo
          4;
          e)  -  delle  retribuzioni  dei  cittadini dell'altra Parte
          Contraente,  che  sono  autorizzati  a  lavorare  sul   suo
          territorio nell'ambito di un investimento.
          2)  - Ciascuna delle Parti Contraenti s'impegna a concedere
          ai trasferimenti  di  cui  al  paragrafo  1)  del  presente
          Articolo,  un  trattamento  non  meno  favorevole di quello
          concesso  ai  trasferimenti  risultanti   da   investimenti
          effettuati da cittadini dei Paesi Terzi.