ARTICOLO 5 1) - Ciascuna delle Parti Contraenti assicurera' il libero trasferimento, in qualsiasi valuta convertibile, al tasso di cambio ufficiale applicabile alla data del trasferimento e senza indebiti ritardi; in conformita' alle sue leggi e regolamenti: a) - dei benefici netti, dividendi, emolumenti di assistenza e di servizi tecnici, interessi, e ogni altro profitto ordinario attinenti agli investimenti dei cittadini dell'altra Parte Contraente; b) - dei canoni derivanti dai diritti incorporei specificati alle lettere d) ed e) del comma 1 dell'articolo 1; c) - del rimborso dei prestiti destinati ad una partecipazione diretta agli investimenti; d) - dei proventi della cessione totale o parziale e/o liquidazione dell'investimento, nonche' di ogni regolamento successivo agli eventi citati al paragrafo 3 dell'articolo 4; e) - delle retribuzioni dei cittadini dell'altra Parte Contraente, che sono autorizzati a lavorare sul suo territorio nell'ambito di un investimento. 2) - Ciascuna delle Parti Contraenti s'impegna a concedere ai trasferimenti di cui al paragrafo 1) del presente Articolo, un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai trasferimenti risultanti da investimenti effettuati da cittadini dei Paesi Terzi.