(Accordo - art. 7)
                              ARTICOLO 7 
 
    

Qualora  il trattamento concesso da una Parte Contraente ai
cittadini dell'altra Parte Contraente, in conformita'  alle
sue  leggi  e  regolamenti  o intese contrattuali con detti
cittadini, sia  piu'  favorevole  di  quello  previsto  dal
presente  Accordo,  verra'  concesso  il  trattamento  piu'
favorevole.