ARTICOLO 8 Ciascuna delle Parti Contraenti accetta di sottoporre al Centro Internazionale per la composizione delle controversie relative agli investimenti, in vista di una composizione mediante conciliazione o arbitrato in conformita' alla Convenzione per la composizione delle controversie relative agli Investimenti tra Stati e cittadini di altri Paesi, aperta alla firma a Washington il 18 marzo 1965, ogni controversia di natura giuridica tra la suddetta Parte Contraente ed un cittadino dell'altra Parte Contraente, relativa ad un investimento effettuato dal predetto cittadino sul territorio della prima Parte Contraente interessata. Ogni controversia tra una delle Parti Contraenti, ed un cittadino dell'altra Parte Contraente, relativa ad un investimento oggetto del presente Accordo, che non sia di competenza del Centro Internazionale per la composizione delle controversie relative agli investimenti, sara' sottoposto ad un Tribunale di arbitrato internazionale ad hoc ai fini della sentenza arbitrale. Detta procedura di arbitrato e di conciliazione implica la rinuncia da parte di detto cittadino al suo diritto di esaurire preliminarmente i ricorsi alle giurisdizioni interne.