(Accordo - art. 8)
                              ARTICOLO 8 
 
    

         Ciascuna  delle  Parti  Contraenti accetta di sottoporre al
          Centro   Internazionale   per   la    composizione    delle
          controversie  relative  agli  investimenti, in vista di una
          composizione  mediante   conciliazione   o   arbitrato   in
          conformita'  alla  Convenzione  per  la  composizione delle
          controversie  relative  agli  Investimenti  tra   Stati   e
          cittadini di altri Paesi, aperta alla firma a Washington il
          18 marzo 1965, ogni controversia di natura giuridica tra la
          suddetta  Parte Contraente ed un cittadino dell'altra Parte
          Contraente, relativa  ad  un  investimento  effettuato  dal
          predetto   cittadino   sul  territorio  della  prima  Parte
          Contraente interessata.
          Ogni  controversia  tra  una  delle Parti Contraenti, ed un
          cittadino  dell'altra  Parte  Contraente,  relativa  ad  un
          investimento  oggetto  del presente Accordo, che non sia di
          competenza del Centro Internazionale  per  la  composizione
          delle   controversie   relative  agli  investimenti,  sara'
          sottoposto ad un Tribunale di arbitrato  internazionale  ad
          hoc ai fini della sentenza arbitrale.
          Detta  procedura di arbitrato e di conciliazione implica la
          rinuncia da parte di detto  cittadino  al  suo  diritto  di
          esaurire   preliminarmente  i  ricorsi  alle  giurisdizioni
          interne.