(Accordo - art. 9)
                              ARTICOLO 9 
 
1)  -  Le  controversie   tra   le   Parti   Contraenti   in   merito
all'interpretazione ed all'applicazione del presente Accordo  saranno
regolate,  nella  misura  del   possibile,   mediante   consultazioni
amichevoli tra le due Parti per le vie diplomatiche. 2) - Qualora  le
controversie  non  potessero  essere  definite  entro  i   sei   mesi
successivi alla data in cui ogni Parte Contraente abbia informato per
iscritto l'altra Parte Contraente, esse saranno  sottoposte,  per  la
loro composizione, su domanda di una delle Parti  Contraenti,  ad  un
Tribunale arbitrale internazionale ad hoc. 3) - Il suddetto Tribunale
arbitrale internazionale ad hoc sara' cosi'  composto:  Il  Tribunale
arbitrale sara' composto da tre arbitri.  Ciascuna  Parte  Contraente
nominera' un arbitro; i due arbitri proporranno di comune accordo  il
terzo arbitro, che dovra' essere cittadino  di  un  paese  terzo  che
abbia relazioni diplomatiche con le due Parti  Contraenti.  Il  terzo
arbitro sara' nominato  Presidente  del  Tribunale  dalle  due  Parti
Contraenti. 4) - Qualora le nomine dei membri del Tribunale arbitrale
non dovessero avvenire entro un periodo di sei mesi a  partire  dalla
data della domanda di arbitrato, ciascuna Parte Contraente potra', in
mancanza  di  altra  intesa,  invitare  il  Presidente  della   Corte
Costituzionale  di  giustizia,   a   provvedere   alle   designazioni
necessarie. Qualora il Presidente della Corte abbia  la  nazionalita'
di una delle Parti Contraenti, o non sia in grado di provvedere  alla
designazione per altre  ragioni,  detto  compito  sara'  affidato  al
Vice-Presidente della Corte o al giudice con la maggiore  anzianita',
che non sia cittadino di nessuna delle  Parti  Contraenti.  5)  -  Il
Tribunale di arbitrato fissera' la propria procedura. Il Tribunale di
arbitrato emettera' le sue sentenze in  base  alle  disposizioni  del
presente Accordo e degli altri Accordi analoghi stipulati dalle Parti
Contraenti, nonche' secondo i  principi  e  le  regole  generali  del
diritto internazionale. Il Tribunale di arbitrato  emettera'  le  sue
decisioni a maggioranza dei voti. Prima di pronunciare la  decisione,
il Tribunale potra', in ogni fase della vertenza, proporre alle Parti
Contraenti una composizione amichevole delle vertenze.  Le  decisioni
del Tribunale d'arbitrato saranno  definitive  e  vincolanti  per  le
Parti Contraenti. 6) - Ciascuna Parte Contraente assumera' a  proprio
carico le spese  relative  al  proprio  membro  ed  al  suo  avvocato
difensore per  le  procedure  di  arbitrato.  Le  spese  relative  al
Presidente e le altre spese saranno a carico, in parti uguali,  delle
due Parti Contraenti