ARTICOLO 9 1) - Le controversie tra le Parti Contraenti in merito all'interpretazione ed all'applicazione del presente Accordo saranno regolate, nella misura del possibile, mediante consultazioni amichevoli tra le due Parti per le vie diplomatiche. 2) - Qualora le controversie non potessero essere definite entro i sei mesi successivi alla data in cui ogni Parte Contraente abbia informato per iscritto l'altra Parte Contraente, esse saranno sottoposte, per la loro composizione, su domanda di una delle Parti Contraenti, ad un Tribunale arbitrale internazionale ad hoc. 3) - Il suddetto Tribunale arbitrale internazionale ad hoc sara' cosi' composto: Il Tribunale arbitrale sara' composto da tre arbitri. Ciascuna Parte Contraente nominera' un arbitro; i due arbitri proporranno di comune accordo il terzo arbitro, che dovra' essere cittadino di un paese terzo che abbia relazioni diplomatiche con le due Parti Contraenti. Il terzo arbitro sara' nominato Presidente del Tribunale dalle due Parti Contraenti. 4) - Qualora le nomine dei membri del Tribunale arbitrale non dovessero avvenire entro un periodo di sei mesi a partire dalla data della domanda di arbitrato, ciascuna Parte Contraente potra', in mancanza di altra intesa, invitare il Presidente della Corte Costituzionale di giustizia, a provvedere alle designazioni necessarie. Qualora il Presidente della Corte abbia la nazionalita' di una delle Parti Contraenti, o non sia in grado di provvedere alla designazione per altre ragioni, detto compito sara' affidato al Vice-Presidente della Corte o al giudice con la maggiore anzianita', che non sia cittadino di nessuna delle Parti Contraenti. 5) - Il Tribunale di arbitrato fissera' la propria procedura. Il Tribunale di arbitrato emettera' le sue sentenze in base alle disposizioni del presente Accordo e degli altri Accordi analoghi stipulati dalle Parti Contraenti, nonche' secondo i principi e le regole generali del diritto internazionale. Il Tribunale di arbitrato emettera' le sue decisioni a maggioranza dei voti. Prima di pronunciare la decisione, il Tribunale potra', in ogni fase della vertenza, proporre alle Parti Contraenti una composizione amichevole delle vertenze. Le decisioni del Tribunale d'arbitrato saranno definitive e vincolanti per le Parti Contraenti. 6) - Ciascuna Parte Contraente assumera' a proprio carico le spese relative al proprio membro ed al suo avvocato difensore per le procedure di arbitrato. Le spese relative al Presidente e le altre spese saranno a carico, in parti uguali, delle due Parti Contraenti