Art. 3.
 
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato
in  lire  60  milioni  annue,  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione  del  Ministero
del   tesoro  per  l'anno  finanziario  1988,  all'uopo  parzialmente
utilizzando  l'accantonamento  predisposto  alla  voce  "Ratifica  ed
esecuzione di accordi internazionali ed interventi diversi".
2.  Il  Ministro  del  tesoro  e autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.