Art. 4.
 
1.  La  presente  legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La  presente  legge,  munita  del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 gennaio 1989
 
                               COSSIGA
 
                       DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri
                              ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI