(Convenzione - art. X)
                              Articolo X 
 
  1. La Commissione attirera' l'attenzione di qualsiasi Stato che non
sia Parte alla presente Convenzione su qualsiasi attivita' intrapresa
dai suoi cittadini o imbarcazioni che, a giudizio della  Commissione,
incida sull'attuazione degli obiettivi della presente Convenzione. 
  2.  La  Commissione  attirera'  l'attenzione  di  tutte  le   Parti
Contraenti su qualsiasi attivita' che, a giudizio della  Commissione,
incida  sull'attuazione  da  parte  di  una  Parte  Contraente  degli
obiettivi della presente Convenzione, ovvero sul rispetto da parte di
detta Parte Contraente dei propri obblighi ai  sensi  della  presente
Convenzione.