(Convenzione - art. XI)
                             Articolo XI 
 
  La Commissione cerchera' di cooperare con le Parti  Contraenti  che
possono esercitare  la  giurisdizione  nelle  aree  marine  adiacenti
all'area cui si applica la presente Convenzione  per  quanto  attiene
alla conservazione di qualsiasi classe o classi di specie affini  che
si attui sia entro  dette  aree  sia  nell'area  cui  si  applica  la
presente Convenzione, al fine di armonizzare le disposizioni relative
alla conservazione adottate riguardo a dette classi.