(Convenzione - art. XII)
                             Articolo XII 
 
  1. Le decisioni della Commissione su questioni di sostanza verranno
adottate all'unanimita'. La decisione se una questione sia o meno  di
sostanza verra' trattata con le procedure che regolano una  questione
di sostanza. 
  2. Le decisioni su questioni diverse da quelle citate al precedente
paragrafo 1 verranno adottate a maggioranza semplice dei membri della
Commissione presenti e votanti. 
  3. Nell'esame da parte della Commissione di un qualsiasi  argomento
che richieda una decisione dovra'  chiarirsi  se  una  organizzazione
regionale d'integrazione economica prendera'  parte  all'adozione  di
detta decisione e, in caso positivo, se anche uno qualsiasi dei  suoi
Stati membri vi prendera' parte. Il numero di Parti Contraenti che vi
prenderanno parte a queste condizioni non dovra' essere superiore  al
numero   degli    Stati    membri    dell'organizzazione    regionale
d'integrazione economica che sono membri della Commissione. 
  4. Nell'adozione  delle  decisioni,  in  ottemperanza  al  presente
Articolo,  un'organizzazione  regionale  di  integrazione   economica
disporra' di un solo voto.