Articolo XIII 1. Il Quartier Generale della Commissione avra' sede a Honart, Tasmania, Australia. 2. La Commissione terra' una riunione ordinaria annuale. Altre riunioni verranno altresi' tenute su richiesta di un terzo dei suoi membri e nelle altre circostanze previste dalla presente Convenzione. La prima riunione della Commissione si terra' entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente Convenzione, a condizione che tra le Parti contraenti vi siano almeno due Stati che conducano attivita' di prelievo entro l'area cui si applica la presente Convenzione. La prima riunione dovra', comunque, tenersi entro 1 anno dall'entrata in vigore della presente Convenzione. Il Depositario consultera' gli Stati firmatari circa la prima riunione della Commissione, tenendo presente che, per l'efficace funzionamento della Commissione, e necessaria un'ampia rappresentanza di detti Stati. 3. Il Depositario convochera' la prima riunione della Commissione presso il Quartier Generale. Successivamente le riunioni della Commissione si terranno nel medesimo Quartier Generale, salvo che si decida diversamente. 4. La Commissione eleggera' tra i suoi membri un Presidente ed un Vice-Presidente, ciascuno dei quali restera' in carica per 2 anni ed avra' diritto a essere rieletto per un ulteriore periodo di 2 anni. Tuttavia, il primo Presidente verra' eletto per un periodo iniziale di 3 anni. Il Presidente ed il Vice-Presidente non potranno essere rappresentati dalla stessa Parte Contraente. 5. La Commissione adottera' ed emendera', a seconda delle necessita', le norme di procedura per la condotta delle proprie riunioni, salvo per quanto attiene alle questioni di cui all'Articolo XII della presente Convenzione. 6. La Commissione potra' istituire quegli organi sussidiari che reputi necessari per l'espletamento delle proprie funzioni.