(Convenzione - art. XIII)
                            Articolo XIII 
 
  1. Il Quartier Generale della  Commissione  avra'  sede  a  Honart,
Tasmania, Australia. 
  2. La Commissione terra'  una  riunione  ordinaria  annuale.  Altre
riunioni verranno altresi' tenute su richiesta di un terzo  dei  suoi
membri e nelle altre circostanze previste dalla presente Convenzione.
La  prima  riunione  della  Commissione  si  terra'  entro   3   mesi
dall'entrata in vigore della presente Convenzione, a  condizione  che
tra le Parti contraenti vi  siano  almeno  due  Stati  che  conducano
attivita' di  prelievo  entro  l'area  cui  si  applica  la  presente
Convenzione. La prima riunione dovra', comunque, tenersi entro 1 anno
dall'entrata in vigore della  presente  Convenzione.  Il  Depositario
consultera'  gli  Stati  firmatari  circa  la  prima  riunione  della
Commissione, tenendo presente che, per l'efficace funzionamento della
Commissione, e necessaria un'ampia rappresentanza di detti Stati. 
  3. Il Depositario convochera' la prima riunione  della  Commissione
presso  il  Quartier  Generale.  Successivamente  le  riunioni  della
Commissione si terranno nel medesimo Quartier Generale, salvo che  si
decida diversamente. 
  4. La Commissione eleggera' tra i suoi membri un Presidente  ed  un
Vice-Presidente, ciascuno dei quali restera' in carica per 2 anni  ed
avra' diritto a essere rieletto per un ulteriore periodo di  2  anni.
Tuttavia, il primo Presidente verra' eletto per un  periodo  iniziale
di 3 anni. Il Presidente ed il Vice-Presidente  non  potranno  essere
rappresentati dalla stessa Parte Contraente. 
  5.  La  Commissione  adottera'  ed  emendera',  a   seconda   delle
necessita', le norme di  procedura  per  la  condotta  delle  proprie
riunioni, salvo per quanto attiene alle questioni di cui all'Articolo
XII della presente Convenzione. 
  6. La Commissione potra' istituire  quegli  organi  sussidiari  che
reputi necessari per l'espletamento delle proprie funzioni.