(Convenzione - art. XIV)
                             Articolo XIV 
 
  1. Le  Parti  Contraenti  istituiscono  con  il  presente  Atto  il
Comitato  Scientifico  per  la  Conservazione  delle  Risorse  Marine
Viventi dell'Antartide (qui  di  seguito  citato  come  "il  Comitato
Scientifico"), che sara' un organo consultivo della  Commissione.  Il
Comitato Scientifico si riunira' di norma presso il Quartier Generale
della Commissione, salvo che esso non decida altrimenti. 
  2. Ciascun membro  della  Commissione  sara'  membro  del  Comitato
Scientifico e nominera' un rappresentante  con  opportune  qualifiche
scientifiche, che potra'  essere  accompagnato  da  altri  esperti  e
consulenti. 
  3. Il Comitato Scientifico potra' richiedere, su una base "ad hoc",
la consulenza di altri  scienziati  ed  esperti  che  possa  rendersi
necessaria.