(Convenzione - art. XV)
                             Articolo XV 
 
  1. Il Comitato Scientifico costituira' un foro di  consultazione  e
cooperazione per la raccolta, lo studio e lo scambio di  informazioni
relative alle risorse marine  viventi  cui  si  applica  la  presente
Convenzione. Esso incoraggera'  e  promuovera'  la  cooperazione  nel
campo della ricerca scientifica, al fine di  ampliare  la  conoscenza
delle risorse marine viventi dell'ecosistema marino antartico. 
  2. Il Comitato Scientifico condurra' quelle attivita'  assegnategli
dalla Commissione  in  ottemperanza  agli  obiettivi  della  presente
Convenzione, e dovra' inoltre: 
    a)  fissare  i  criteri  e  i  metodi  da   impiegarsi   per   la
determinazione delle disposizioni relative alla conservazione, di cui
all'Articolo IX della presente Convenzione; 
    b) valutare regolarmente lo stato e le tendenze delle popolazioni
delle risorse marine viventi dell'Antartide; 
    c) analizzare i dati riguardanti gli effetti diretti ed indiretti
del  prelievo  sulle  popolazoni   delle   risorse   marine   viventi
dell'Antartide; 
    d) valutare gli effetti dei cambiamenti proposti relativamente ai
metodi o ai livelli  di  prelievo  e  delle  proposte  relative  alle
disposizioni per la conservazione; 
    e) trasmettere alla Commissione valutazioni, analisi, relazioni e
raccomandazioni, su richiesta ovvero di propria iniziativa,  riguardo
alle disposizioni ed alle ricerche intese ad  attuare  gli  obiettivi
della presente Convenzione; 
    f) formulare proposte per l'attuazione di  programmi  di  ricerca
internazionali e  nazionali  relativi  alle  risorse  marine  viventi
dell'Antartide. 
    3. Nello svolgimento delle sue funzioni, il Comitato  Scientifico
terra'  conto  del  lavoro  di  altre   organizzazioni   tecniche   e
scientifiche  pertinenti  e  delle  attivita'   scientifiche   svolte
nell'ambito del Trattato Antartico.