Articolo XV 1. Il Comitato Scientifico costituira' un foro di consultazione e cooperazione per la raccolta, lo studio e lo scambio di informazioni relative alle risorse marine viventi cui si applica la presente Convenzione. Esso incoraggera' e promuovera' la cooperazione nel campo della ricerca scientifica, al fine di ampliare la conoscenza delle risorse marine viventi dell'ecosistema marino antartico. 2. Il Comitato Scientifico condurra' quelle attivita' assegnategli dalla Commissione in ottemperanza agli obiettivi della presente Convenzione, e dovra' inoltre: a) fissare i criteri e i metodi da impiegarsi per la determinazione delle disposizioni relative alla conservazione, di cui all'Articolo IX della presente Convenzione; b) valutare regolarmente lo stato e le tendenze delle popolazioni delle risorse marine viventi dell'Antartide; c) analizzare i dati riguardanti gli effetti diretti ed indiretti del prelievo sulle popolazoni delle risorse marine viventi dell'Antartide; d) valutare gli effetti dei cambiamenti proposti relativamente ai metodi o ai livelli di prelievo e delle proposte relative alle disposizioni per la conservazione; e) trasmettere alla Commissione valutazioni, analisi, relazioni e raccomandazioni, su richiesta ovvero di propria iniziativa, riguardo alle disposizioni ed alle ricerche intese ad attuare gli obiettivi della presente Convenzione; f) formulare proposte per l'attuazione di programmi di ricerca internazionali e nazionali relativi alle risorse marine viventi dell'Antartide. 3. Nello svolgimento delle sue funzioni, il Comitato Scientifico terra' conto del lavoro di altre organizzazioni tecniche e scientifiche pertinenti e delle attivita' scientifiche svolte nell'ambito del Trattato Antartico.