(Convenzione - art. XVI)
                             Articolo XVI 
 
  1. La prima riunione del Comitato Scientifico dovra' tenersi  entro
3 mesi dalla prima riunione  della  Commissione.  Successivamente  il
Comitato Scientifico si riunira' tanto spesso quanto sara' necessario
per l'espletamento delle proprie funzioni. 
  2. Il Comitato Scientifico adottera' ed emendera',  a  seconda  del
caso, le  proprie  norme  di  procedura.  Dette  norme  e  ogni  loro
emendamento verranno approvati dalla Commissione. Esse comprenderanno
anche le procedure per la presentazione delle relazioni di minoranza. 
  3. Il Comitato Scientifico potra' istituire, su approvazione  della
Commissione, quegli organismi sussidiari che si renderanno  necessari
per espletare le sue funzioni.